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| IDG861200024 | |
| 86.12.00024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Anelli Lucio
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| La rinuncia al ricorso giurisdizionale amministrativo
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| Foro amm., an. 61 (1985), fasc. 9, pt. 2, pag. 1782-1799
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D15306; D15314
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| Dopo aver premesso le varie posizioni assunte dalla dottrina sulla
nozione della rinuncia l' A. esamina distintamente, alla luce dei
principi elaborati dagli studiosi del diritto processuale civile, le
due figure della rinuncia all' azione e della rinuncia agli atti del
giudizio. Individuati i relativi requisiti di forma, si sofferma
sulla funzione della notifica dell' atto di rinuncia, ritenendola non
circoscritta alla definizione delle spese da porre a carico del
rinunciante, ma tesa a salvaguardare il diritto di difesa delle altre
parti, con la conseguenza dell' inammissibilita' di forme sostitutive
di comunicazione. L' A. esamina poi il problema della necessita'
della accettazione della rinuncia, rinvenendo sia pure in casi
sporadici la esistenza di un interesse del resistente alla
prosecuzione del giudizio e, quindi, di riflesso la necessita' che la
rinuncia venga accettata da quest' ultimo. Altri problemi affrontati
nello studio riguardano gli effetti dell' apposizione di condizioni
all' atto di rinuncia e quelli derivanti dalla rinuncia intervenuta
in sede di appello. A quest' ultimo riguardo vengono illustrati, in
particolare, i diversi effetti della rinuncia al ricorso introduttivo
di primo grado proposta dall' appellante ovvero dall' appellato
ricorrente in prime cure. L' alternativita' fra i ricorsi
giurisdizionali ed amministrativi ha dato lo spunto per esaminare la
questione della possibilita' di esperire il rimedio inizialmente non
preferito dopo aver rinunciato al ricorso gia' instaurato. Da ultimo
l' A. esamina l' ipotesi di rinuncia presentata durante la
sospensione del processo a seguito di istanza per regolamento di
competenza, prospettando la soluzione che il giudice della competenza
non possa tener conto degli effetti di siffatta rinuncia in assenza
di una pronuncia dichiarativa da parte del giudice di merito.
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| art. 46 r.d. 17 agosto 1907, n. 642
l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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