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Documento


164505
IDG861200024
86.12.00024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Anelli Lucio
La rinuncia al ricorso giurisdizionale amministrativo
Foro amm., an. 61 (1985), fasc. 9, pt. 2, pag. 1782-1799
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D15306; D15314
Dopo aver premesso le varie posizioni assunte dalla dottrina sulla nozione della rinuncia l' A. esamina distintamente, alla luce dei principi elaborati dagli studiosi del diritto processuale civile, le due figure della rinuncia all' azione e della rinuncia agli atti del giudizio. Individuati i relativi requisiti di forma, si sofferma sulla funzione della notifica dell' atto di rinuncia, ritenendola non circoscritta alla definizione delle spese da porre a carico del rinunciante, ma tesa a salvaguardare il diritto di difesa delle altre parti, con la conseguenza dell' inammissibilita' di forme sostitutive di comunicazione. L' A. esamina poi il problema della necessita' della accettazione della rinuncia, rinvenendo sia pure in casi sporadici la esistenza di un interesse del resistente alla prosecuzione del giudizio e, quindi, di riflesso la necessita' che la rinuncia venga accettata da quest' ultimo. Altri problemi affrontati nello studio riguardano gli effetti dell' apposizione di condizioni all' atto di rinuncia e quelli derivanti dalla rinuncia intervenuta in sede di appello. A quest' ultimo riguardo vengono illustrati, in particolare, i diversi effetti della rinuncia al ricorso introduttivo di primo grado proposta dall' appellante ovvero dall' appellato ricorrente in prime cure. L' alternativita' fra i ricorsi giurisdizionali ed amministrativi ha dato lo spunto per esaminare la questione della possibilita' di esperire il rimedio inizialmente non preferito dopo aver rinunciato al ricorso gia' instaurato. Da ultimo l' A. esamina l' ipotesi di rinuncia presentata durante la sospensione del processo a seguito di istanza per regolamento di competenza, prospettando la soluzione che il giudice della competenza non possa tener conto degli effetti di siffatta rinuncia in assenza di una pronuncia dichiarativa da parte del giudice di merito.
art. 46 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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