| L' intervento si occupa di uno specifico aspetto del problema della
istituzione del servizio di tesoreria unica, e precisamente dei
riflessi di ordine costituzionale che questo comporta, riferiti alla
autonomia speciale della Regione siciliana. Viene evidenziato che,
malgrado la nuova disciplina per esplicita previsione della stessa,
non trovi applicazione nei confronti della gestione del bilancio
della Regione siciliana (sia ordinario che relativo al fondo di
solidarieta' nazionale ex art. 38 St.), i cui servizi di tesoreria a
cassa continuano ad essere disciplinati dalle norme della stessa
emanate, tuttavia una refluenza sulla gestione di bilancio regionale
si verifica, per quanto attiene agli enti pubblici minori,
controllati e/o finanziati dalla Regione. In particolare, per tutti
quei casi in cui la legislazione regionale ha introdotto il
meccanismo della attribuzione dei fondi erogati dalla Regione a mezzo
accreditamento su c/c intestato all' ente beneficiario, ma
intrattenuto presso la Tesoreria regionale (gestita, come e' noto,
sulla base di convenzioni, da Istituti di credito aventi sede in
Sicilia) e fruttiferi in favore della Regione. La nuova normativa
nazionale sull' obbligo di intrattenere conti, anche per tali enti,
presso la Tesoreria statale, incide sull' accennato meccanismo
regionale, alterandone le caratteristiche e gli effetti e quindi
refluendo, in sostanza, in maniera limitativa, sulla competenza
statutariamente riconosciuta alla Regione stessa. In relazione a cio'
la Regione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale
avverso la legge istitutiva della Tesoreria unica: ma negli
orientamenti desumibili delle piu' recenti pronuncie della Corte in
materia analoga non e' detto che possano cogliersi segnali favorevoli
alla rivendicazione della Regione siciliana. L' intervento si
conclude con qualche considerazione critica, riferita all' esigenza
di realizzare, a fini di equilibrio generale del sistema economico -
finanziario considerato nel suo complesso, il governo dei centri
decisionali di spesa, in atto estremamente diffusi, in modo da
influire, in una visione programmatica di insieme sul momento
volitivo piuttosto che sul momento esecutivo dell' esborso pubblico,
a differenza di quanto si e' inteso fare finora, anche con i
provvedimenti legislativi esaminati nel corso di questo Convegno.
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