| L' A. affronta il problema del tempo d' entrata in vigore delle leggi
di delega (che il piu' delle volte coincide con l' individuazione del
dies a quo della delega legislativa), per concluderne poi che - in
deroga alle regole generali, sancite dall' art. 73, comma 3, Cost. -
queste ultime divengono efficaci non in seguito alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, ne' tantomeno al decorso dell' eventuale periodo
di vacatio, ma gia' a partire dalla promulgazione del Capo dello
Stato. Tale soluzione - fondata essenzialmente sulla considerazione
che i destinatari dell' atto legislativo di delega ne vengono a
conoscenza, appunto, fin dalla sua promulgazione - consente di
risolvere alla radice il problema del ritardo "arbitrario" nella
pubblicazione delle leggi di delega, ed e' inoltre confortata dalla
prassi maturata dopo l' avvento della costituzione repubblicana in
ordine alla concessione dei provvedimenti generali di clemenza. Quasi
mai, infatti, i decreti presidenziali di amnistia e d' indulto
rispettano i termini di vacatio della legge di delegazione delle
Camere: il piu' delle volte, anzi, la pubblicazione dei due atti
avviene contestualmente nella medesima Gazzetta Ufficiale. Tuttavia
la prassi in questione non contraddice la normativa costituzionale:
al contrario, essa soddisfa pienamente le esigenze di celerita' cui
risponde il procedimento di amnistia.
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