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164586
IDG861200105
86.12.00105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ainis Michele
Promulgazione ad entrata in vigore delle leggi di delega
Riv. trim. dir. pubbl., an. 35 (1985), fasc. 3, pag. 678-727
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D01140
L' A. affronta il problema del tempo d' entrata in vigore delle leggi di delega (che il piu' delle volte coincide con l' individuazione del dies a quo della delega legislativa), per concluderne poi che - in deroga alle regole generali, sancite dall' art. 73, comma 3, Cost. - queste ultime divengono efficaci non in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ne' tantomeno al decorso dell' eventuale periodo di vacatio, ma gia' a partire dalla promulgazione del Capo dello Stato. Tale soluzione - fondata essenzialmente sulla considerazione che i destinatari dell' atto legislativo di delega ne vengono a conoscenza, appunto, fin dalla sua promulgazione - consente di risolvere alla radice il problema del ritardo "arbitrario" nella pubblicazione delle leggi di delega, ed e' inoltre confortata dalla prassi maturata dopo l' avvento della costituzione repubblicana in ordine alla concessione dei provvedimenti generali di clemenza. Quasi mai, infatti, i decreti presidenziali di amnistia e d' indulto rispettano i termini di vacatio della legge di delegazione delle Camere: il piu' delle volte, anzi, la pubblicazione dei due atti avviene contestualmente nella medesima Gazzetta Ufficiale. Tuttavia la prassi in questione non contraddice la normativa costituzionale: al contrario, essa soddisfa pienamente le esigenze di celerita' cui risponde il procedimento di amnistia.
art. 73 Cost. art. 76 Cost. art. 79 Cost.
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