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164644
IDG861400005
86.14.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moscato Pietro
La determinazione dell' indennita' di espropriazione dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 5 1980 e n. 223/1983
Rass. lav. pubbl., an. 32 (1985), fasc. 6, pt. 1, pag. 241-251
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D13101
Nell' articolo si esprime l' opinione che le norme del tit. II della l. n. 865/1971, non dichiarate espressamente incostituzionali, suscettibili di un' interpretazione che le renda conformi ai principi generali ed alla Costituzione, debbono considerarsi vigenti ed applicarsi anche per la determinazione delle indennita' per le aree edificabili. La lacuna determinata dalla dichiarazione d' incostituzionalita' dei commi 5, 6 e 7 dell' art. 16, della l. 865/71, puo' colmarsi ricorrendo all' analogia. L' indennita' provvisoria puo' cosi' determinarsi sulla base del valore reale del bene (art. 39 l. n. 2359/1865, applicabile per analogia), depurato di una congrua quota attribuibile all' esistenza nella zona di opere di urbanizzazione (art. 16 comma 10 l. 865/71). In tal modo sono pure applicabili le norme procedurali del tit. II della citata l. 865, nonche' le disposizioni che prevedono maggiorazioni d' indennita' ed esoneri fiscali in caso di cessione bonaria.
c. Cost. 30 gennaio 1980, n. 5 c. Cost. 15 luglio 1983, n. 223



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