Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


164660
IDG861400023
86.14.00023 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vanoni Domenico
Considerazioni generali sulla comunicazione CONSOB n. 84/1815 inerente all' attivita' delle societa' fiduciarie
Riv. dott. comm., an. 35 (1985), fasc. 2, pag. 256-265
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201
I rapporti tra CONSOB e societa' fiduciarie autorizzate ad operare in virtu' della l. 23 novembre 1939, n. 1966 sono regolati dalla l. 7 giugno 1974, n. 216 (art. 5 per quanto concerne la denuncia dei possessi azionari posseduti da societa' di capitali integrata dalla l. 23 marzo 1983, n. 7 (art. 13). Le fiduciarie sono anche tenute ad osservare la deliberazione CONSOB 5 ottobre 1977, n. 274 inerente le comunicazioni di riporti attivi e passivi, nonche' delle anticipazioni ed altre operazioni garantiti da titoli azionari quotati in borsa. Tutto cio' premesso, la comunicazione CONSOB 84/11815 del 10 settembre 1984 appare destinata alle fiduciarie che offrono servizi di amministrazione con poteri discrezonali, di beni e valori mobiliari mediante sollecitazione al pubblico risparmio intesa nell' accezione di cui all' art. 18-ter l. 216/1974. Mancando la discrezionalita' vien meno il presupposto d' intervento CONSOB trattandosi di rapporti nei quali il mandante conserva la piena autonomia discrezionale sui beni affidati in amministrazione alla fiduciaria. Dalla comunicazione CONSOB emerge altresi' che, con interpretazione estensiva dell' art. 18-bis l. 216/1974, si e' incluso tra i "valori mobiliari" anche il cosiddetto mandato fiduciario "a gestire" (detto anche "ad amministrare con discrezionalita'"), ossia il documento con cui la societa' fiduciaria riceve l' incarico dal cliente. Conseguentemente la CONSOB puo' assoggettare le proposte di "gestione di valori mobiliari" offerte al pubblico dalle fiduciarie si alle comunicazioni di cui al comma 1 art. 18 l. n. 216 (nel testo attuale) sia alla pubblicazione del prospetto di cui al comma 4 stesso articolo.
l. 7 giugno 1974 n. 216 l. 23 marzo 1983, n. 77



Ritorna al menu della banca dati