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| IDG861400023 | |
| 86.14.00023 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vanoni Domenico
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| Considerazioni generali sulla comunicazione CONSOB n. 84/1815
inerente all' attivita' delle societa' fiduciarie
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| Riv. dott. comm., an. 35 (1985), fasc. 2, pag. 256-265
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312201
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| I rapporti tra CONSOB e societa' fiduciarie autorizzate ad operare in
virtu' della l. 23 novembre 1939, n. 1966 sono regolati dalla l. 7
giugno 1974, n. 216 (art. 5 per quanto concerne la denuncia dei
possessi azionari posseduti da societa' di capitali integrata dalla
l. 23 marzo 1983, n. 7 (art. 13). Le fiduciarie sono anche tenute ad
osservare la deliberazione CONSOB 5 ottobre 1977, n. 274 inerente le
comunicazioni di riporti attivi e passivi, nonche' delle
anticipazioni ed altre operazioni garantiti da titoli azionari
quotati in borsa. Tutto cio' premesso, la comunicazione CONSOB
84/11815 del 10 settembre 1984 appare destinata alle fiduciarie che
offrono servizi di amministrazione con poteri discrezonali, di beni e
valori mobiliari mediante sollecitazione al pubblico risparmio intesa
nell' accezione di cui all' art. 18-ter l. 216/1974. Mancando la
discrezionalita' vien meno il presupposto d' intervento CONSOB
trattandosi di rapporti nei quali il mandante conserva la piena
autonomia discrezionale sui beni affidati in amministrazione alla
fiduciaria. Dalla comunicazione CONSOB emerge altresi' che, con
interpretazione estensiva dell' art. 18-bis l. 216/1974, si e'
incluso tra i "valori mobiliari" anche il cosiddetto mandato
fiduciario "a gestire" (detto anche "ad amministrare con
discrezionalita'"), ossia il documento con cui la societa' fiduciaria
riceve l' incarico dal cliente. Conseguentemente la CONSOB puo'
assoggettare le proposte di "gestione di valori mobiliari" offerte al
pubblico dalle fiduciarie si alle comunicazioni di cui al comma 1
art. 18 l. n. 216 (nel testo attuale) sia alla pubblicazione del
prospetto di cui al comma 4 stesso articolo.
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| l. 7 giugno 1974 n. 216
l. 23 marzo 1983, n. 77
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