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Documento


164664
IDG861400027
86.14.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Donnini Luciano
La responsabilita' solidale dei legali rappresentanti di persone giuridiche
Riv. dott. comm., an. 36 (1985), fasc. 6, pag. 914-933
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30512; D30006; D3001
I legali rappresentanti delle persone giuridiche risultano esposti all' azione dell' Amministrazione Finanziaria per effetto dell' art. 98 d.p.r. n. 602/73 che - secondo la stessa Amministrazione Finanziaria - estenderebbe la solidarieta' anche alle sanzioni derivanti dal d.p.r. n. 600. La tesi dell' Amministrazione finanziaria puo' essere confutata - anche rifacendosi alle primitive interpretazioni fornite dal Ministero - per la scarsa rilevanza delle argomentazioni addotte e sia e soprattutto per la struttura, la formulazione e la collocazione della norma che appunto determina la predetta solidarieta'. Anche i problemi di individuazione del legale rappresentante non sono dei piu' semplici, attesa l' articolazione delle varie fattispecie e la sinteticita' della disposizione, che prescinde dalla materiale partecipazione al compimento dell' illecito sanzionato. Tuttavia, una volta identificato il corresponsabile ed attivata nei suoi confronti una procedura di notificazione completa e corretta in ogni suo dettaglio, si rileva che al legale rappresentante spettano certamente le azioni di difesa collegate ai vizi propri dell' avviso di mora e procedimentali, dal momento che l' atto in questione e' anche atto impositivo originario; in piu', tenuto conto della l. n. 4 del 1929 e della assenza di specifiche norme tributarie in materia di solidarieta', deve ammettersi che valgano le disposizioni del codice civile che consentono al responsabile solidale di eccepire cio' che avrebbe eccepito l' ente originario destinatario della sanzione. Spetta, in altre parole, ogni difesa anche nel merito delle sanzioni irrogate, in aggiunta o in sostituzione di quelle esplicate dallo stesso ente "accertato".
art. 98 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602



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