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164698
IDG860100096
86.01.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Padovani Tullio
Profili sanzionatori della legge sul collocamento dei centralinisti non vedenti
Riv. it. dir. lav., an. 4 (1985), fasc. 4, pt. 1, pag. 575-584
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D730
L' art. 10, l. 29 marzo 1985, n. 113 reprime con sanzioni amministrative le inosservanze concernenti il collocamento dei centralinisti non vedenti. Si tratta di un deciso mutamento di rotta rispetto alla politica sin qui seguita, che ha privilegiato il ricorso alla sanzione penale quando siano in gioco interessi attinenti al lavoro. Senza dubbio, l' ostracismo opposto alla depenalizzazione in questo settore non appare del tutto giustificato; e la recente circolare della Presidenza del Consiglio 19 dicembre 1983 suggerisce in effetti agli uffici legislativi dei vari Ministri di valutare di volta in volta il ricorso alla pena criminale in base ai criteri di proporzione e di assoluta necessita', senza preclusioni per settori definiti a priori. Ma le indicazioni della circolare non sembrano applicate opportunamente dall' art. 10, che finisce in realta' con l' introdurre una pesante sperequazione sistematica. Anche il meccanismo di adeguamento periodico, per atto amministrativo, della sanzione comminata suscita serie perplessita' sul piano della riserva di legge in materia punitiva.
art. 10 l. 29 marzo 1985, n. 113 l. 24 dicembre 1975, n. 706 l. 3 maggio 1967, n. 317 l. 24 novembre 1981, n. 689
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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