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| IDG860700196 | |
| 86.07.00196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Iadecola Gianfranco
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| Rilevanza della condotta omissiva del pubblico ufficiale nel delitto
di interesse privato in atti d' ufficio
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| nota a Trib. Teramo 29 novembre 1984
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| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 2, pt. 2, pag. 381-384
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51113; D120
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| L' A. critica la proposizione, contenuta nella sentenza annotata,
secondo la quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. c.p.
324 debba essere un atto amministrativo in senso tecnico che sia in
corso di formazione o di esecuzione ed in relazione al quale si
spieghi l' ingerenza profittatrice del pubblico ufficiale, osservando
anzitutto, che dal tenore letterale della norma non si ricava una
tale indicazione contenendo essa anzi un generico riferimento a
"qualsiasi atto della p.a." che fa piuttosto ritenere, come del resto
opinato dalla Suprema Corte, che nella nozione di atto della p.a.
debba ricomprendersi ogni condotta commissiva od omissiva, orale o
scritta del pubblico ufficiale, capace di produrre effetti quale
volonta' della p.a. - Aggiunge poi l' A. che l' interpretazione
riduttiva del concetto di "atto della p.a." proposta in sentenza
rischia di portare a conclusioni aberranti le quali vanificano lo
scopo della norma (tutela della imparzialita' e del prestigio della
p.a.), in quanto rimarrebbero fuori dalla previsione di reato tutte
le ipotesi di condotta illecita del pubblico ufficiale, violatrice
degli interessi protetti, non accompagnata pero' dalla emissione di
un atto amministrativo in senso tecnico. Conclude l' A. che la stessa
condotta omissiva del pubblico ufficiale, a fronte di un dovere di
provvedere, oltre a configurare il reato di cui all' art. 328 c.p.,
configura altresi' la materialita' del delitto di interesse privato
in atti d' ufficio (i due reati sono potenzialmente concorrenti
attesa la diversita' degli interessi tutelati) ogni qualvolta essa
sia motivata -come nella fattispecie di cui in sentenza - da ragioni
di personale interesse.
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| art. 324 c.p.
art. 328 c.p.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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