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164851
IDG860700196
86.07.00196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iadecola Gianfranco
Rilevanza della condotta omissiva del pubblico ufficiale nel delitto di interesse privato in atti d' ufficio
nota a Trib. Teramo 29 novembre 1984
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 2, pt. 2, pag. 381-384
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51113; D120
L' A. critica la proposizione, contenuta nella sentenza annotata, secondo la quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. c.p. 324 debba essere un atto amministrativo in senso tecnico che sia in corso di formazione o di esecuzione ed in relazione al quale si spieghi l' ingerenza profittatrice del pubblico ufficiale, osservando anzitutto, che dal tenore letterale della norma non si ricava una tale indicazione contenendo essa anzi un generico riferimento a "qualsiasi atto della p.a." che fa piuttosto ritenere, come del resto opinato dalla Suprema Corte, che nella nozione di atto della p.a. debba ricomprendersi ogni condotta commissiva od omissiva, orale o scritta del pubblico ufficiale, capace di produrre effetti quale volonta' della p.a. - Aggiunge poi l' A. che l' interpretazione riduttiva del concetto di "atto della p.a." proposta in sentenza rischia di portare a conclusioni aberranti le quali vanificano lo scopo della norma (tutela della imparzialita' e del prestigio della p.a.), in quanto rimarrebbero fuori dalla previsione di reato tutte le ipotesi di condotta illecita del pubblico ufficiale, violatrice degli interessi protetti, non accompagnata pero' dalla emissione di un atto amministrativo in senso tecnico. Conclude l' A. che la stessa condotta omissiva del pubblico ufficiale, a fronte di un dovere di provvedere, oltre a configurare il reato di cui all' art. 328 c.p., configura altresi' la materialita' del delitto di interesse privato in atti d' ufficio (i due reati sono potenzialmente concorrenti attesa la diversita' degli interessi tutelati) ogni qualvolta essa sia motivata -come nella fattispecie di cui in sentenza - da ragioni di personale interesse.
art. 324 c.p. art. 328 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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