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164852
IDG860700197
86.07.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verrina Gabriele
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
nota a Pret. Mirandola 14 ottobre 1984
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 2, pt. 2, pag. 385-391
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51200
La ragion d' essere del delitto di cui all' art. 361 c.p. e' data non solo dal normale ed efficace funzionamento dell' attivita' giudiziaria, per impedire che l' inazione dolosa dei pubblici ufficiali nuoccia al suo funzionamento, ma anche dalla legalita' dell' azione amministrativa, all' unisono con i principi enunciati negli artt. 97 e 98 Cost.. Il presupposto del delitto in esame e' caratterizzato, dunque, da un fatto che sia tale da giustificare un sospetto di punibilita': il fatto deve presentare i caratteri di un reato, non spettando al pubblico ufficiale un giudizio di merito circa la sussistenza dei suoi elementi costitutivi ed essendo tale compito demandato in via esclusiva all' autorita' giudiziaria. Il legislatore, con il termine "reato" usato nell' art. 361 c.p. e nell' art. 3 c.p.p., ha voluto far riferimento ad una accezione diversa da quella di "illecito penale". Se e' vero, infatti, che l' interpretazione del termine "reato nel senso di fatto conforme al modello legale e lesivo dell' interesse tutelato" costituisce la regola generale nei confronti delle norme incriminatrici, e', altresi', inconfutabile che la ratio e l' oggettivita' giuridica di una sola fattispecie di parte speciale possono suggerire di attribuire al predetto termine un significato piu' comprensivo. In applicazione dei suesposti principi deve essere riconosciuta la colpevolezza, in ordine al delitto di cui all' art. 361 c.p., dei componenti del comitato di gestione di una USL che abbiano omesso, quali pubblici ufficiali, di denunciare all' autorita' giudiziaria o, comunque, all' autorita' di polizia giudiziaria, la condotta di un primario del laboratorio analisi di un presidio ospedaliero pubblico che non si sia presentato, per alcuni giorni, presso il reparto, senza alcuna plausibile giustificazione, integrando tale condotta assenteistica il delitto di cui all' art. 340 c.p. - Si richiede, tuttavia, che tale condotta antigiuridica sia "sorretta" dal dolo, costituito dalla volonta' di omettere o ritardare la presentazione del rapporto; e' necessario che siano conosciute le condizioni materiali e giuridiche che rendono concreto ed attuale il dovere dell' ufficio: tutto quello che sul piano oggettivo rappresenta il concreto dovere dell' ufficio deve essere conosciuto dal soggetto che ha il compito della realizzazione materiale dell' atto. Da cio' discende che se il soggetto non riconosce in un fatto gli estremi tipici di un reato, non puo' comprendere l' attualita' del suo dovere di ufficio; in tal caso l' errore sulla norma penale si traduce sostanzialmente in un errore sul fatto oggettivo del reato e, pertanto, scusa ai sensi dell' art. 47, comma 3 c.p. - Cio' risponde all' esigenza, universalmente sentita, di non punire se non chi si sia reso pienamente ragione del comportamento tenuto in tutti gli elementi che ne caratterizzano il significato e il disvalore giuridico.
art. 47 comma 3 c.p. art. 361 c.p. art. 3 c.p.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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