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164853
IDG860700198
86.07.00198 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Ambrosio Massimo
Note sull' esercizio abusivo della professione
nota a Trib. Cagliari 5 ottobre 1984
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 2, pt. 2, pag. 392-401
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51125
L' esercizio abusivo di una professione e' punito dalla legge penale quando vengano compiuti atti propri di una professione per la quale e' prevista una speciale abilitazione dello Stato. Tra gli atti propri vanno ricompresi gli atti "tipici", cioe' previsti in via esclusiva e tassativa per la singola professione ai quali la legge accorda tutela immediata anche se compiuti singolarmente, e atti "caratteristici", non previsti come riservati in via esclusiva, ai quali la legge accorda tutela solo se compiuti continuativamente e professionalmente. Il giudice deve valutare il contenuto complessivo dell' oggetto della professione, in modo da individuare l' interesse generale pubblicistico protetto dalle norme concedendo cosi' piena tutela alle singole professioni. In caso contrario si permetterebbe il formarsi di innumeri serie di professioni parallele costituite, ciascuna, da atti non previsti come riservati alle professioni.
art. 348 c.p. art. 17 d.p.r. 3 novembre 1981, n. 739 art. 2229 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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