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164857
IDG860700202
86.07.00202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferraro Bruno
Amministratore di societa' e lavoro subordinato
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 2, pt. 4, pag. 444-450
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203; D312214; D312223; D74
Dopo un sommario excursus storico, corredato di ampi richiami di dottrina e giurisprudenza, l' A. comfuta le tesi che negano la possibilita' del cumulo sul rilievo che il rapporto di lavoro subordinato costituito con la societa' integra un contratto con se stesso ed e' viziato da conflitto di interessi. Il problema va invece risolto caso per caso, verificando se la qualifica di lavoratore subordinato sia stata espressamente conferita dai competenti organi amministrativi e se sussista la soggezione ad un potere esterno di controllo, direzione e disciplina dello stesso organo amministrativo. Cio' premesso, nulla osta all' ammissibilita' del cumulo, sia nelle societa' di persone che nelle societa' di capitali, e, su queste ultime, senza distinzioni fra i vari componenti del Consiglio di amministrazione (ivi compresi l' amministratore delegato ed il direttore generale), con l' unica eccezione dell' amministratore unico. In ogni caso, e' ammesso il ricorso all' art. 2126 c.c., o, in alternativa, all' art. 2041 c.c. per conseguire un indennizzo per le operazioni svolte in assenza di valido rapporto negoziale.
art. 2094 c.c. art. 2126 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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