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164861
IDG860700206
86.07.00206 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerqua Luigi Domenico
L' esportazione di valuta secondo la Corte di Giustizia delle Comunita' Europee
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 2, pt. 4, pag. 480-488
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D538; D8714; D8713
Secondo la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee del 31 gennaio 1984 (cause riunite n. 286/82 e n. 26/83: Luisi contro Ministero del Tesoro; Carbone contro Ministero del Tesoro), i trasferimenti di valuta effettuati a scopo di turismo, per viaggi d' affari o di studio e per cure mediche costituiscono pagamenti di prestazioni di servizi e non gia' movimenti di capitali, anche quando vengono realizzati mediante il materiale trasferimento di biglietti di banca: cio' perche' in virtu' dell' art. 106 par. 1 del Trattato CEE, le restrizioni a tali pagamenti sono soppresse a partire dalla fine del periodo transitorio. Gli Stati membri conservano il potere di controllare che i trasferimenti di valuta, che si asseriscono destinati a pagamenti liberalizzati, non vengano in realta' utilizzati in funzione di movimenti di capitali non liberalizzati; tuttavia tali controlli non possono avere l' effetto di limitare, ad un certo importo per operazione o per periodo, i pagamenti ed i trasferimenti relativi alle prestazioni di servizi, ne' possono vanificare le liberta' stabilite nel Trattato. Infine, gli Stati membri conservano il potere di determinare i limiti forfettari entro i quali non venga esercitato alcun controllo, mentre, per le spese di importo superiore, puo' essere chiesta la prova dell' effettiva destinazione agli scambi di servizi, a condizione, pero', che l' importo forfettario non sia fissato in maniera tale da compromettere il flusso normale degi scambi di servizi.
art. 67 Tr. CEE art. 68 Tr. CEE art. 106 Tr. CEE art. 177 Tr. CEE
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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