| Secondo la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee
del 31 gennaio 1984 (cause riunite n. 286/82 e n. 26/83: Luisi contro
Ministero del Tesoro; Carbone contro Ministero del Tesoro), i
trasferimenti di valuta effettuati a scopo di turismo, per viaggi d'
affari o di studio e per cure mediche costituiscono pagamenti di
prestazioni di servizi e non gia' movimenti di capitali, anche quando
vengono realizzati mediante il materiale trasferimento di biglietti
di banca: cio' perche' in virtu' dell' art. 106 par. 1 del Trattato
CEE, le restrizioni a tali pagamenti sono soppresse a partire dalla
fine del periodo transitorio. Gli Stati membri conservano il potere
di controllare che i trasferimenti di valuta, che si asseriscono
destinati a pagamenti liberalizzati, non vengano in realta'
utilizzati in funzione di movimenti di capitali non liberalizzati;
tuttavia tali controlli non possono avere l' effetto di limitare, ad
un certo importo per operazione o per periodo, i pagamenti ed i
trasferimenti relativi alle prestazioni di servizi, ne' possono
vanificare le liberta' stabilite nel Trattato. Infine, gli Stati
membri conservano il potere di determinare i limiti forfettari entro
i quali non venga esercitato alcun controllo, mentre, per le spese di
importo superiore, puo' essere chiesta la prova dell' effettiva
destinazione agli scambi di servizi, a condizione, pero', che l'
importo forfettario non sia fissato in maniera tale da compromettere
il flusso normale degi scambi di servizi.
| |