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Documento


164875
IDG860700220
86.07.00220 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cinelli Maurizio
Permessi per cure termali e retribuzione
nota a Pret. Macerata 10 gennaio 1986 Pret. Latina 10 ottobre 1985
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 3, pt. 1, pag. 519-528
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7444; D1882
In accordo ad un indirizzo giurisprudenziale - peraltro controverso - deve ritenersi che la esigenza della effettuazione delle cure termali - riconosciuta nelle forme di legge - dia luogo ad una ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, in tutto analoga a quella contemplata dall' art. 2110 c.c. per il caso di malattia propriamente detta, e che, quindi, il relativo "permesso" debba essere retribuito dal datore di lavoro.
art. 2110 c.c. art. 13 l. 11 novembre 1983, n. 638
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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