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164877
IDG860700222
86.07.00222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Oddi Francesco
Concorrenza sleale e vendita sotto costo dei prodotti ad opera di una societa' a partecipazione statale
nota a Trib. Verona 28 dicembre 1985
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 3, pt. 1, pag. 533-542
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311330
Costituisce strumento concorrenziale per eccellenza la riduzione del prezzo di vendita del prodotto, considerata lecita quando deriva dalla maggiore competitivita' raggiunta dall' impresa attraverso miglioramenti nel processo produttivo o dalla riduzione del profitto. La vendita a prezzo inferiore a quello di mercato, per opinione generale, costituisce atto di concorrenza sleale se finalizzata all' estromissione del concorrente: questo finalismo della condotta specifica il contenuto dell' art. 259 n. 3 c.c.. Non commette, invece, concorrenza sleale l' imprenditore pubblico, inquadrato nel sistema delle partecipazioni statali, che pratica un prezzo inferiore a quello di produzione, ma non obiettivamente vile, avvalendosi del ripianamento delle perdite da parte della societa' controllante, anche se cio' potrebbe comportare, per altro operatore economico, perdite di quote di mercato. Non c' e', infatti, violazione dei "principi della correttezza professionale" ne' costituisce ex se danno il permanere sul mercato dell' imprenditore che non osserva una corretta politica aziendale. La normativa sulla concorrenza sleale si applica anche alla p.a. allorche' agisca jure privatorum, ma tale disciplina opera laddove l' attivita' economica non sia limitata da norme pubblicistiche, dettate ex art. 41 Cost.. L' attivita' economica pubblica persegue, infatti, obiettivi (considerati) utili per la collettivita'. La stessa regolamentazione della concorrenza, secondo moderna dottrina, esplica un' attivita' difensiva degli interessi collettivi. Ne consegue che la societa' operante e quella, potrebbe dirsi, ripianante, svolgendo entrambe la propria attivita' istituzionale, agiscono nell' ambito del legislativamente consentito. Difettano, inoltre, nella condotta della controllante, i presupposti dell' atto di concorrenza sleale quale terzo complice.
art. 41 Cost. art. 2598 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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