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| IDG860700224 | |
| 86.07.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Capponi Bruno
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| Sul termine finale per la conversione del pignoramento immobiliare
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| nota a Trib. Roma 23 maggio 1985
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| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 3, pt. 1, pag. 563-574
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4340
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| Dopo un sintetico ma completo esame degli apporti giurisprudenziali e
dottrinari in tema di conversione del pignoramento ex art. 495
c.p.c., l' A. rileva che l' espressione "in qualsiasi momento
anteriore alla vendita", contenuta nella norma citata, va
interpretata, nell' ambito dell' espropriazione immobiliare, nel
senso di identificare il termine finale della conversione con l'
inizio del procedimento di vendita forzata. Tale individuazione del
termine ultimo della conversione, coincidente con la proposizione
delle offerte ex art. 581 c.p.c., e' operata anche mediante la
critica delle diverse costruzioni, prospettate dalla dottrina e dalla
giurisprudenza di legittimita', che subordinano il potere dell'
esecutato di richiedere la conversione a quelle posizioni sostanziali
giuridicamente rilevanti, assunte da terzi - quali l' aggiudicatario
provvisorio o l' aumentante di sesto - nell' ambito della procedura
espropriativa. La critica di tale impostazione si fonda
principalmente sul rilievo che tanto nel caso dell' aggiudicazione
provvisoria quanto nel caso dell' offerta in aumento di sesto l'
esistenza della condizione risolutiva, rappresentata dal versamento
del prezzo, non consente di riconoscere al terzo un vero e proprio
ius ad rem nei riguardi del compendio pignorato; tale diritto si
realizza, invece, soltanto con l' aggiudicazione definitiva che, in
quanto tale, sarebbe comunque preclusiva della conversione.
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| art. 495 c.p.c.
art. 576 c.p.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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