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164879
IDG860700224
86.07.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capponi Bruno
Sul termine finale per la conversione del pignoramento immobiliare
nota a Trib. Roma 23 maggio 1985
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 3, pt. 1, pag. 563-574
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4340
Dopo un sintetico ma completo esame degli apporti giurisprudenziali e dottrinari in tema di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., l' A. rileva che l' espressione "in qualsiasi momento anteriore alla vendita", contenuta nella norma citata, va interpretata, nell' ambito dell' espropriazione immobiliare, nel senso di identificare il termine finale della conversione con l' inizio del procedimento di vendita forzata. Tale individuazione del termine ultimo della conversione, coincidente con la proposizione delle offerte ex art. 581 c.p.c., e' operata anche mediante la critica delle diverse costruzioni, prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimita', che subordinano il potere dell' esecutato di richiedere la conversione a quelle posizioni sostanziali giuridicamente rilevanti, assunte da terzi - quali l' aggiudicatario provvisorio o l' aumentante di sesto - nell' ambito della procedura espropriativa. La critica di tale impostazione si fonda principalmente sul rilievo che tanto nel caso dell' aggiudicazione provvisoria quanto nel caso dell' offerta in aumento di sesto l' esistenza della condizione risolutiva, rappresentata dal versamento del prezzo, non consente di riconoscere al terzo un vero e proprio ius ad rem nei riguardi del compendio pignorato; tale diritto si realizza, invece, soltanto con l' aggiudicazione definitiva che, in quanto tale, sarebbe comunque preclusiva della conversione.
art. 495 c.p.c. art. 576 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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