| Nella nota vengono affrontate due questioni, di cui la prima riguarda
le conseguenze della inattivita' del creditore procedente alla
vendita mobiliare, che non abbia effettuato i versamenti forfettari
per rimborso spese, disposti dal Pretore in favore dell' Istituto per
le vendite giudiziarie; la seconda, di carattere piu' generale,
investe l' eccezione di estinzione nel processo esecutivo (art. 630
comma 2 c.p.c.), e la deducibilita' della medesima in forme diverse
da quelle tipicamente riservate alle contestazioni del debitore
(opposizione all' esecuzione e opposizione agli atti). Sulla prima
questione, l' A. ritiene di poter escludere l' estinzione del
processo esecutivo come conseguenza della inattivita' del creditore
che non abbia compiuto i versamenti all' Istituto vendite giudiziarie
disposti dal Pretore, e cio' non solo sulla base di una testuale
considerazione dell' art. 630, che prevede solo alcune ben
prefigurate ipotesi di inattivita' come causa di estinzione, ma
soprattutto alla stregua dell' art. 22 comma 4 d.m. 20 giugno 1960,
che prevede altri tipi di sanzione per il caso che il creditore abbia
omesso di effettuare i versamenti in parola. Sulla seconda questione,
che e' di piu' vasta ed impegnativa portata, l' A. non condivide l'
impostazione della sentenza annotata, favorevole ad ammettere la
proponibilita' dell' eccezione di estinzione al di fuori dello schema
delle opposizioni, e propone motivando che l' eccezione di
estinzione, nel processo esecutivo, debba rivestire le forme della
opposizione alla esecuzione, ex art. 615 c.p.c., non essendo
possibile per il debitore altra contestazione, che non consista in
una opposizione, e in specie il debitore investendo, con l' eccezione
di estinzione, tutto il processo esecutivo e non un atto soltanto.
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