| L' A. commenta il disegno di legge sulla modifica dell' art. 5 lett.
G della l. n. 283/62, in tema di cariche microbiche. In particolare,
mette a fuoco il caso in cui la nozione di pericolosita' venga
illazionata, si' da confondere una presunzione di pericolosita' per
una determinata nocivita' del prodotto, solo in quanto vi sia stato
il superamento dei limiti fissati per la carica microbica
soprofitaria, difformita' spesso di ridotta entita', riconducibile ad
eventi di tecnologia alimentare meramente casuali, nell' ambito di
una mera indicazione del livello di qualita' igienica del prodotto,
ma non certo tale - continua l' A. - da rendere configurabile, ai
sensi degli artt. 5 e 6 della l. n. 283/62, il reato, non
depenalizzato, di frode tossica, escluso normativamente dal beneficio
della sospensione condizionale della pena, ed ancora peggio, il
delitto di commercio di sostanze nocive di cui all' art. 444 c.p..
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