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165226
IDG860900353
86.09.00353 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iadecola Gianfranco
La rilevanza del consenso del paziente nel trattamento medico-chirurgico
Riv. it. med. leg., an. 8 (1986), fasc. 1, pt. 1, pag. 41-57
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D300080; D0411; D50160; D96910; D50165
L' A., esaminato, dapprima, il concetto stesso di trattamento medico-chirurgico, ne approfondisce poi il fondamento di liceita', non individuabile, avuto riguardo alla "insufficienza" della scriminante rispetto alle situazioni che concretamente si pongono nel settore, nel consenso del paziente. Quest' ultimo viene comunque riconociuto, di regola, come necessario presupposto dell' intervento medico e viene ritenuto afferire alla liberta' morale del soggetto-paziente ed alla sua autodeterminazione. Definiti, quindi, i requisiti che il consenso del paziente deve presentare per integrare un valido presupposto dell' intervento medico, l' A. affronta il problema del trattamento medico rispetto al paziente incapace, anche per causa transitoria, di prestare valido consenso, ritenendo detto trattamento possibile, in quanto giustificato dallo stato di necessita', nei limiti in cui esso e' necessario per salvare il paziente stesso dal pericolo di morte o di un danno grave alla persona. Allo stesso modo giustificato dalla medesima esimente dell' art. 54 c.p., ritiene l' A. il trattamento del paziente che rifiuti il proprio consenso, sempre che si tratti di un intervento medico di emergenza, ovvero giustificato dalla necessita' urgente, per la salute del malato, dell' intervento stesso. L' A. espone quindi la sua opinione circa il delicato problema del dovere giuridico del medico di intervenire, anche contro il consenso del paziente, quando questi si trovi in situazione di grave pericolo per la propria salute, opinando per l' esistenza di un vero e proprio obbligo giuridico di intervento. Di tale obbligo l' A. ritrova il fondamento nella norma che punisce l' omissione di soccorso (art. 593 c.p.), ed inoltre nella legge professionale e nella stessa consuetudine, dalle quali scaturisce per il medico l' obbligo giuridico, sanzionato ex art. 40 comma 2 c.p., di curare e di evitare danni alla integrita' fisica del paziente, il quale peraltro non e' titolare di un diritto di disporre del proprio corpo sino a cagionare volontariamente una situazione di pericolo per la sua vita, o la stessa sua morte, dal momento che l' ordinamento gli riconosce una "funzione sociale" cui deve assolvere.
art. 40 comma 2 c.p. art. 50 c.p. art. 51 c.p. art. 54 c.p. art. 579 c.p. art. 580 c.p. art. 593 c.p. art. 13 comma 1 Cost. art. 32 Cost. art. 5 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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