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165227
IDG860900354
86.09.00354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Recine Hermann
Rilievi medico-legali sul danno alla salute e sul danno biologico di natura patrimoniale
Riv. it. med. leg., an. 8 (1986), fasc. 1, pt. 1, pag. 58-70
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D58; D3070; D0411
L' A., riferendosi alla piu' recente giurisprudenza della Cassazione, ritiene che non possa essere identificato il danno alla salute col danno biologico che, secondo l' orientamento attuale, corrisponderebbe al danno all' integrita' psicofisica del soggetto. Il danno biologico deve considerarsi soprattutto come danno alla validita' e non all' integrita', che e' un concetto astratto, privo di efficienza produttiva, in cui non puo' ravvedersi il valore patrimoniale valutabile dell' uomo. Solo in tal modo si possono evitare difficolta' pratiche nel risarcimento delle piccole invalidita' e dei danni alla persona di alcune particolari categorie di danneggiati, come gli anziani e gli invalidi, che tale integrita' hanno piu' o meno compromessa. Secondo l' A., il danno alla salute, cui la nostra Costituzione sembra riferirsi, comprende i danni patrimoniali e gli extrapatrimoniali, i quali ultimi sono costituiti dai cosiddetti danni morali. Nei danni patrimoniali sono ravvisabili sia il danno alla vita di relazione che il danno biologico. Quest' ultimo e' comprensivo del danno all' integrita', del danno alla validita' e del danno alla capacita' lavorativo-lucrativa.
art. 2043 c.c. art. 2059 c.c.
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