| L' A., dopo aver preso atto della generale tendenza dottrinaria ad
identificare il concetto di "errore comune" con quello di "errore
bilaterale", salvo poi a divergere nelle idee su cio' che l'
etichetta dovrebbe esprimere, e registrato peraltro che concordanza
non vi e' neppure riguardo alla nozione di "dissenso", sviluppa in
senso comparatistico il tema diagnostico relativo alle fattispecie di
errore contrattuale in cui siano comunque coinvolti ambedue i
contraenti. Si privilegia il confronto con il diritto inglese, e le
indicazioni casistico-sistematiche provenienti da questo versante
esterno propongono, nel gia' delineato, ma ancora molto generale
ambito dell' errore bilaterale, la distinzione tra "errore
(bilaterale) comune", riscontrabile nelle fattispecie in cui i
contraenti commettono il medesimo errore, ed "errore (bilaterale)
reciproco", proprio delle ipotesi di fraintendimento. In quest'
ottica risulta che il dissenso e' una figura generale, di cui solo
una sottospecie e' in rapporto con l' errore reciproco. Si procede,
quindi al controllo dell' invalidita' dipendente dall' uno o dall'
altro tipo di errore bilaterale, studiando l' incidenza dei requisiti
di essenzialita' e riconoscibilita' in stretta relazione al
presupposto che, sul piano dell' adozione, l' annullamento e'
richiesto da una sola delle parti del contratto. Con particolare
riguardo alla condizione di riconoscibilita', sulla base di
specifiche suggestioni legate all' esperienza dell' equity inglese e
contro ogni atteggiamento nichilista nei confronti della sua valenza,
si nota che essa nel nostro sistema rappresenta quell' ulteriore
(rispetto al requisito di essenzialita') indice di controllo alla
stregua del quale l' applicazione o il rifiuto della sanzione puo'
garantire una soluzione se non proprio di equita' all' inglese,
quanto meno di ragionevole equilibrio nella prospettiva di una
valutazione oggettiva e non parziale dello strumento contrattuale.
Cosi' la riconoscibilita', nelle ipotesi di errore bilaterale comune,
che riguardano sempre fattispecie contrattuali annullabili, segna il
limite oltre il quale l' errante non puo' sottrarsi alla propria
responsabilita' invocando quella della controparte. Nelle distinte
ipotesi di errore bilaterale reciproco, sempre che non si escluda
anche l' apparenza di un accordo, lo stesso requisito ha fondamento
nella diversita' del vizio commesso da chi lo invoca rispetto a
quello della controparte.
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