Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


165594
IDG860100288
86.01.00288 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mandrioli Crisanto
In tema di esecuzione per consegna o rilascio contro il terzo possessore o detentore
Riv. dir. civ., an. 31 (1985), fasc. 6, pt. 1, pag. 579-600
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D437
(Sommario: 1. Particolarita' con le quali la dottrina suole affrontare il problema dell' efficacia del titolo esecutivo di consegna o rilascio nei confronti del terzo detentore o possessore. - 2. Queste particolarita' appaiono ancora piu' accentuate nella giurisprudenza. - 3. Necessita' di ricondursi alla determinazione della portata soggettiva del titolo esecutivo in generale. - 4. Sia la tesi della non coincidenza che la tesi della coincidenza della portata soggettiva del titolo esecutivo quella del giudicato concordano sull' inderogabile necessita' che ogni processo esecutivo si svolga contro un soggetto passivo individuato e legittimato come soggetto passivo dell' azione esecutiva. - 5. La sola tesi che potrebbe teoricamente giustificare l' orientamento dell' efficacia erga omnes del titolo di rilascio e' quella del Satta che peraltro e' insostenibile. - 6. La tesi del Montesano, in quanto riconosce che anche le esecuzioni specifiche costituiscono esercizio di attivita' giurisdizionale, non puo' prescindere dalla legittimazione passiva. Non e' possibile, pertanto, in linea di principio, procedere se non contro il soggetto che dal titolo risulta debitore del rilascio o contro i suoi successori. Nel caso del terzo che si riconoscesse privo di diritto al possesso, l' esecuzione si attuerebbe in realta' contro il debitore del rilascio. - 7. Il terzo possessore o detentore e' legittimato all' opposizione all' esecuzione per il solo fatto che il creditore lo assoggetta all' esecuzione per privarlo coattivamente del possesso. - 8. Riepilogo delle conclusioni raggiunte. Prospettazione del piu' particolare problema che concerne la legittimita' o meno dell' esecuzione contro il terzo possessore che non ha potuto o voluto proporre l' opposizione all' esecuzione. Necessita' di distinguere a seconda della direzione soggettiva che il creditore ha dato all' esecuzione e a seconda delle contestazioni del terzo. - 9. Il creditore che conosce che la cosa e' posseduta o detenuta da un terzo, deve, di regola provocare il contradditorio nei suoi confronti, notificatogli il titolo e il precet)
art. 605 c.p.c. art. 404 c.p.c. art. 948 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati