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| IDG860100288 | |
| 86.01.00288 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mandrioli Crisanto
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| In tema di esecuzione per consegna o rilascio contro il terzo
possessore o detentore
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| Riv. dir. civ., an. 31 (1985), fasc. 6, pt. 1, pag. 579-600
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D437
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| (Sommario: 1. Particolarita' con le quali la dottrina suole
affrontare il problema dell' efficacia del titolo esecutivo di
consegna o rilascio nei confronti del terzo detentore o possessore. -
2. Queste particolarita' appaiono ancora piu' accentuate nella
giurisprudenza. - 3. Necessita' di ricondursi alla determinazione
della portata soggettiva del titolo esecutivo in generale. - 4. Sia
la tesi della non coincidenza che la tesi della coincidenza della
portata soggettiva del titolo esecutivo quella del giudicato
concordano sull' inderogabile necessita' che ogni processo esecutivo
si svolga contro un soggetto passivo individuato e legittimato come
soggetto passivo dell' azione esecutiva. - 5. La sola tesi che
potrebbe teoricamente giustificare l' orientamento dell' efficacia
erga omnes del titolo di rilascio e' quella del Satta che peraltro e'
insostenibile. - 6. La tesi del Montesano, in quanto riconosce che
anche le esecuzioni specifiche costituiscono esercizio di attivita'
giurisdizionale, non puo' prescindere dalla legittimazione passiva.
Non e' possibile, pertanto, in linea di principio, procedere se non
contro il soggetto che dal titolo risulta debitore del rilascio o
contro i suoi successori. Nel caso del terzo che si riconoscesse
privo di diritto al possesso, l' esecuzione si attuerebbe in realta'
contro il debitore del rilascio. - 7. Il terzo possessore o detentore
e' legittimato all' opposizione all' esecuzione per il solo fatto che
il creditore lo assoggetta all' esecuzione per privarlo coattivamente
del possesso. - 8. Riepilogo delle conclusioni raggiunte.
Prospettazione del piu' particolare problema che concerne la
legittimita' o meno dell' esecuzione contro il terzo possessore che
non ha potuto o voluto proporre l' opposizione all' esecuzione.
Necessita' di distinguere a seconda della direzione soggettiva che il
creditore ha dato all' esecuzione e a seconda delle contestazioni del
terzo. - 9. Il creditore che conosce che la cosa e' posseduta o
detenuta da un terzo, deve, di regola provocare il contradditorio nei
suoi confronti, notificatogli il titolo e il precet)
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| art. 605 c.p.c.
art. 404 c.p.c.
art. 948 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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