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166194
IDG860500265
86.05.00265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Martino Giuseppe
A proposito di un singolare caso di sequestro a mani proprie del debitore a sua volta asserito creditore del proprio creditore
nota a Trib. Ancona 15 ottobre 1985
Giust. civ., an. 36 (1986), fasc. 4, pt. 1, pag. 1177-1179
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44020
E' inammissibile nel vigente ordinamento processuale il sequestro conservativo a mani proprie del debitore che, a sua volta, assuma essere creditore del proprio creditore. Siffatta inammissibilita' e' comprovata, oltre che dall' assenza di una normativa atta a disciplinare l' esecuzione di tale tipo di sequestro, anche dalla considerazione che per le ipotesi nelle quali, a torto, di esso si vuol far uso l' ordinamento prevede specifici rimedi: la compensazione legale o giudiziale, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.. Non quindi di "lacune" del sistema bisogna parlare, a proposito del sequestro conservativo presso se stessi, ma di vera e propria non voluta previsione da parte del legislatore
art. 671 c.p.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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