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166251
IDG860500322
86.05.00322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tartaglia Paolo
Il risarcimento non automatico del danno da svalutazione e le categorie creditorie
nota a Cass. sez. un. 5 aprile 1986, n. 2368
Giust. civ., an. 36 (1986), fasc. 6, pt. 1, pag. 1605-1614
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D12102; D3070; D18121
L' A. prende in esame il problema del risarcimento del danno conseguente alla svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie durante il periodo di mora del debitore, sulla scorta della piu' recente giurisprudenza delle Sezioni Unite del Supremo Collegio. Ne condivide le scelte per quanto attiene alla esclusione di meccanismi automatici nella determinazione del corrispettivo risarcitorio; non altrettanto per cio' che riguarda la proposta (ripresa da altra pronuncia) di ripartire in quattro categorie il ceto creditorio, riferendo a ciascuna di esse, per via presuntiva, risarcimenti differenziati. Ribadisce cosi' le critiche gia' precedentemente svolte dalla dottrina contro tale proposta, ampliandone la portata con riferimento ad alcuni tentativi di chiarificazione del criterio ordinatorio introdotti dalla piu' recente pronuncia. Suggerisce, per la quantificazione del danno da svalutazione, in sostituzione dell' aggancio agli indici ISTAT che misurano il saggio di inflazione, il riferimento a parametri che sono propri del mercato finanziario (rendimento o costo del denaro). Ribadisce la sussistenza dell' onere probatorio per il creditore circa l' effettivo impiego del denaro, reputando non appagante la soluzione cui si perviene attraverso l' abuso di "tecniche presuntive", ma mitiga il rigore di tale onere attraverso il ricorso, in caso di insufficienza degli elementi probatori offerti dal creditore, al criterio della valutazione equitativa (previsto dall' art. 1226 c.c. ) ed inteso non come riconoscimento automatico e necessario del danno, ma come criterio di verifica della sussistenza dell' an e della sua quantificazione. In tale ipotesi ritiene che la misura risarcitoria possa essere rappresentata dall' applicazione dell' interesse sui depositi bancari mediamente praticato nell' arco di tempo intercorrente tra il momento della scadenza dell' obbligazione e quello dell' effettivo adempimento. Per quanto attiene, infine, alla posizione del creditore appartenente alla categoria dei pensionati, l' A. ne sostiene la assimilazione a quella del creditore lavoratore, tutelata dal combinato disposto degli artt. 429 comma 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ed auspica, pertanto, l' applicazione degli stessi meccanismi rivalutativi anche a tale categoria di soggetti, in considerazione della qualita' del credito vantato.
art. 1224 comma 2 c.c. art. 1277 c.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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