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16636
IDG791302287
79.13.02287 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rodota' stefano
la sentenza della consulta contro l' autodifesa. le br non potranno piu' rifiutare il difensore
Repubblica, an. 4 (1979), fasc. 229 (5 ottobre), pag. 5
d60353; d02145
la corte costituzionale, respingendo le eccezioni di illegittimita' sollevate contro gli artt. 125 e 128 del codice di procedura penale, che impediscono agli imputati di rifiutare l' assistenza di un avvocato, ha stabilito che l' imputato non ha il diritto di "non difendersi". i giudici, secondo l' a., hanno voluto rendere nota la loro decisione prima che a torino iniziasse il processo d' appello contro il nucleo storico delle brigate rosse. secondo l' avvocatura, prosegue l' a., il costituente si era preoccupato dell' esigenza di assicurare a tutti il diritto di difendersi nei modi ritenuti piu' validi; non s' era affatto dato carico della non difesa come forma di una valida difesa. chi vuole approfittare di un processo, conclude l' a., per contestare il sistema lo faccia pure, ma non impedendo che altre esigenze della collettivita' giuridicamente organizzata siano, attraverso la difesa tecnica attiva, parimenti soddisfatte.
art. 125 c.p.p. art. 128 c.p.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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