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Documento


16643
IDG791302294
79.13.02294 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rodota' carla
decisione della corte costituzionale. l' avvocato difensore e' un diritto "obbligato"
Repubblica, an. 4 (1979), fasc. 235 (12 ottobre), pag. 5
d60353
l' a. informa che la corte costituzionale ha respinto le eccezioni di illegittimita' costituzionale degli artt. 125 e 128 del codice di procedura penale, i quali impongono la presenza dell' avvocato in ogni procedimento. nella motivazione della sentenza, sottolinea l' a., viene rilevato come gia' altre sentenze della corte avessero ritenuto necessaria la presenza del difensore, indispensabile per contrastare sul piano tecnico la capacita' professionale del pubblico ministero.
art. 125 c.p.p. art. 128 c.p.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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