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| IDG860700303 | |
| 86.07.00303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Belfiore Camillo
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| Sull' esecuzione specifica dell' obbligo di assumere i lavoratori
appartenenti alle categorie protette
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| nota a Pret. Lecco 16 gennaio 1986
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| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 800-804
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D730; D760; D4192
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| Premessa una rassegna dei principi elaborati dalla Corte di
Cassazione in tema di assunzione obbligatoria di invalidi e categorie
assimilate, si evidenzia come la giurisprudenza del Supremo Collegio
e di una parte delle magistrature di merito nega la possibilita'
dell' esecuzione specifica dell' obbligo di assumere un lavoratore
appartenente alle categorie protette. Si rileva quindi che l' art.
2392 c.c. consente la pronuncia di una sentenza che produca gli
effetti del contratto non concluso anche quando la fonte dell'
obbligo di contrarre derivi dalla legge, purche' non manchino nella
fattispecie gli elementi necessari e sufficienti alla conclusione del
contratto medesimo. Si nota che gli elementi ritenuti, dalla
giurisprudenza dominante, come mancanti senza l' accordo delle parti
(ossia la determinazione delle mansioni, della qualifica e della
retribuzione) o sono, in realta' gia' presenti nel dettato della
legge (la retribuzione) o non attengono alla fase della conclusione
del contratto, bensi' a quello della sua esecuzione (le mansioni e la
qualifica). Si osserva al riguardo che, fermo restando che le
mansioni vanno scelte (fra le piu' possibili) entro l' ambito della
categoria professionale per la quale e' stata fatta la richiesta di
avviamento e della compatibilita' con lo stato fisico dell' invalido,
la concreta individuazione delle mansioni integra una obbligazione
alternativa con facolta' di scelta, facolta' attribuita al creditore
della prestazione lavorativa; si evidenzia che l' esercizio di tale
facolta' va logicamente e giuridicamente collocato in un momento
successivo alla costituzione del rapporto, attendo alla fase di
esecuzione dell' obbligazione. Se ne conclude che, non essendo l'
attribuzione delle mansioni - e della qualifica, che da quelle e'
strettamente dipendente - un elemento necessario alla conclusione del
contratto, in tema di assunzioni obbligatorie e' ammissibile l'
esecuzione specifica dell' obbligo di contrarre.
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| art. 2932 c.c.
l. 2 aprile 1968, n. 482
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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