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166642
IDG860700303
86.07.00303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Belfiore Camillo
Sull' esecuzione specifica dell' obbligo di assumere i lavoratori appartenenti alle categorie protette
nota a Pret. Lecco 16 gennaio 1986
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 800-804
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D730; D760; D4192
Premessa una rassegna dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di assunzione obbligatoria di invalidi e categorie assimilate, si evidenzia come la giurisprudenza del Supremo Collegio e di una parte delle magistrature di merito nega la possibilita' dell' esecuzione specifica dell' obbligo di assumere un lavoratore appartenente alle categorie protette. Si rileva quindi che l' art. 2392 c.c. consente la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso anche quando la fonte dell' obbligo di contrarre derivi dalla legge, purche' non manchino nella fattispecie gli elementi necessari e sufficienti alla conclusione del contratto medesimo. Si nota che gli elementi ritenuti, dalla giurisprudenza dominante, come mancanti senza l' accordo delle parti (ossia la determinazione delle mansioni, della qualifica e della retribuzione) o sono, in realta' gia' presenti nel dettato della legge (la retribuzione) o non attengono alla fase della conclusione del contratto, bensi' a quello della sua esecuzione (le mansioni e la qualifica). Si osserva al riguardo che, fermo restando che le mansioni vanno scelte (fra le piu' possibili) entro l' ambito della categoria professionale per la quale e' stata fatta la richiesta di avviamento e della compatibilita' con lo stato fisico dell' invalido, la concreta individuazione delle mansioni integra una obbligazione alternativa con facolta' di scelta, facolta' attribuita al creditore della prestazione lavorativa; si evidenzia che l' esercizio di tale facolta' va logicamente e giuridicamente collocato in un momento successivo alla costituzione del rapporto, attendo alla fase di esecuzione dell' obbligazione. Se ne conclude che, non essendo l' attribuzione delle mansioni - e della qualifica, che da quelle e' strettamente dipendente - un elemento necessario alla conclusione del contratto, in tema di assunzioni obbligatorie e' ammissibile l' esecuzione specifica dell' obbligo di contrarre.
art. 2932 c.c. l. 2 aprile 1968, n. 482
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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