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166647
IDG860700308
86.07.00308 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sulla possibilita' di dichiarare l' idoneita' della coppia all' adozione internazionale dopo il provvedimento straniero e dopo l' ingresso del minore in Italia
nota a Trib. Min. Trieste 11 aprile 1985
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 842-847
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30140; D4413; D88215; D816
Nota critica al citato decreto, che ha affermato che la dichiarazione di idoneita' prevista dall' art. 30 l. 4 maggio 1983, n. 184 deve essere emessa prima della delibazione, ma puo' essere pronunciata anche dopo il provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo e dopo l' ingresso del minore straniero in Italia. L' A. rileva che tale tesi si pone in insanabile contrasto col combinato disposto degli artt. 30 e 32 cit. legge (che espressamente dispongono che la dichiarazione di idoneita' deve essere stata "emanata in precedenza") e, ancor piu', con lo spirito della legge, che, per evitare discriminazioni tra minori fondate sul solo colore della pelle e per garantire ai minori stranieri la parita' di trattamento coi minori italiani, ha richiesto che gli aspiranti all' adozione internazionale siano muniti degli stessi requisiti voluti dall' art. 6 e che gli stessi siano previamente riconosciuti idonei all' adozione straniera del Tribunale dei Minorenni di loro residenza. Rileva, inoltre, l' A. che la tesi accolta dall' annotato decreto e' smentita dalla chiara formulazione letterale dell' art. 32 cit., che richiede un riscontro al presente della sussistenza dei requisiti voluti dalle lett. b) e c), mentre esige un riscontro al passato della ricorrenza del requisito di cui alla lett. a) (sebbene l' idoneita' debba perdurare anche successivamente sino alla pronuncia dell' adozione), nonche' dal rilievo che la dichiarazione di idoneita' (ex art. 30) e quella di efficacia in Italia (ex art. 32) concretano due distinti ed autonomi provvedimenti, caratterizzati da una disciplina giuridica differenziata (mentre, accogliendo la tesi combattuta, la disposizione dell' art. 30 ultimo comma sarebbe del tutto inutile e superflua); ed, infine, dalla considerazione che il legislatore ha preferito- per far si' che gli Stati esteri affidassero minori a coppie capaci poi di adottarli- che l' idoneita' venisse accertata "in precedenza" anziche' intervenire successivamente per risolvere situazioni di fatto abusivamente costituitesi, al fine di non creare ulteriori traumi psichici al minore straniero.
art. 30 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 32 l. 4 maggio 1983, n. 184
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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