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| IDG860700308 | |
| 86.07.00308 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Manera Giovanni
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| Sulla possibilita' di dichiarare l' idoneita' della coppia all'
adozione internazionale dopo il provvedimento straniero e dopo l'
ingresso del minore in Italia
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| nota a Trib. Min. Trieste 11 aprile 1985
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| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 842-847
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30140; D4413; D88215; D816
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| Nota critica al citato decreto, che ha affermato che la dichiarazione
di idoneita' prevista dall' art. 30 l. 4 maggio 1983, n. 184 deve
essere emessa prima della delibazione, ma puo' essere pronunciata
anche dopo il provvedimento straniero di adozione o di affidamento
preadottivo e dopo l' ingresso del minore straniero in Italia. L' A.
rileva che tale tesi si pone in insanabile contrasto col combinato
disposto degli artt. 30 e 32 cit. legge (che espressamente dispongono
che la dichiarazione di idoneita' deve essere stata "emanata in
precedenza") e, ancor piu', con lo spirito della legge, che, per
evitare discriminazioni tra minori fondate sul solo colore della
pelle e per garantire ai minori stranieri la parita' di trattamento
coi minori italiani, ha richiesto che gli aspiranti all' adozione
internazionale siano muniti degli stessi requisiti voluti dall' art.
6 e che gli stessi siano previamente riconosciuti idonei all'
adozione straniera del Tribunale dei Minorenni di loro residenza.
Rileva, inoltre, l' A. che la tesi accolta dall' annotato decreto e'
smentita dalla chiara formulazione letterale dell' art. 32 cit., che
richiede un riscontro al presente della sussistenza dei requisiti
voluti dalle lett. b) e c), mentre esige un riscontro al passato
della ricorrenza del requisito di cui alla lett. a) (sebbene l'
idoneita' debba perdurare anche successivamente sino alla pronuncia
dell' adozione), nonche' dal rilievo che la dichiarazione di
idoneita' (ex art. 30) e quella di efficacia in Italia (ex art. 32)
concretano due distinti ed autonomi provvedimenti, caratterizzati da
una disciplina giuridica differenziata (mentre, accogliendo la tesi
combattuta, la disposizione dell' art. 30 ultimo comma sarebbe del
tutto inutile e superflua); ed, infine, dalla considerazione che il
legislatore ha preferito- per far si' che gli Stati esteri
affidassero minori a coppie capaci poi di adottarli- che l' idoneita'
venisse accertata "in precedenza" anziche' intervenire
successivamente per risolvere situazioni di fatto abusivamente
costituitesi, al fine di non creare ulteriori traumi psichici al
minore straniero.
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| art. 30 l. 4 maggio 1983, n. 184
art. 32 l. 4 maggio 1983, n. 184
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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