Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


166649
IDG860700310
86.07.00310 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iacono Augusto
Il preavviso nel recesso del locatore
nota a Trib. Napoli 23 gennaio 1985
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 857-865
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D306090
L' azione prevista dagli artt. 59 e 73 della l. n. 392/78 e' di recesso con preavviso. Di conseguenza produce i suoi effetti solutorii allo scadere del termine di preavviso. L' art. 59, con la formula "recede dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata e con preavviso non inferiore a sei mesi" sta a significare che il locatore deve comunicare al conduttore il suo proposito con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data in cui intende far cessare (de iure) il contratto. Ne deriva che il recesso non e' piu' attuabile quando mancano sei mesi dalla scadenza del regime transitorio di cui alla l. n. 392/78.
art. 59 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati