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| IDG860700312 | |
| 86.07.00312 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Panetta Libero
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| Natura della circostanza prevista dall' art. 15-quater della l. 22
dicembre 1980 n. 874. Divieto del giudizio di comparazione
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| nota a Trib. Matera 10 marzo 1986
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| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 878-883
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50124; D542
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| La sentenza affronta le questioni poste dall' art. 15 quater della l.
22 dicembre 1980 n. 874 dando soluzione positiva al quesito
concernente l' ammissibilita' del giudizio di comparazione tra le
circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti ivi previste. In
contrario va sostenuto che la legge si colloca in un quadro
legislativo che inverte la tendenza inaugurata con la modifica all'
art. 69 c.p. . Inversione di tendenza manifestatasi con la
legislazione diretta a fronteggiare il terrorismo e culminata con l'
art. 5 l. 31 luglio 1984 n. 400, che ha definito la circostanza ad
effetto speciale. Pertanto, anche se il tenore letterale del secondo
comma e' succinto e scarno, l' orditura coordinata della intera norma
lascia intravedere il disegno e l' obiettivo del legislatore.
Malgrado alla compiutezza ed all' organicita' del secondo comma
abbiano nuociuto le ragioni di urgenza e la proposizione dell'
emendamento al termine della discussione parlamentare, deve ritenersi
che il legislatore ha inteso vietare il ricorso al giudizio di
comparazione tra l' aggravante prevista nel primo comma e le
eventuali circostanze attenuanti. L' esattezza di questa
interpretazione emerge in sede di applicazione della norma, che
altrimenti non avrebbe un effettivo valore giuridico e pratico. L'
aggravante previsto nell' art. 15 peraltro, e' specifica rispetto a
quella sancita nell' art. 81 comma 2 c.p., onde si applica solo la
prima misura in ossequio all' art. 15 c.p..
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| art. 5 l. 31 luglio 1984, n. 400
art. 15 quater l. 22 dicembre 1980, n. 874
art. 15 c.p. art. 69 c.p.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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