| Muovendo dall' esigenza di una analisi realistica dei problemi di
disciplina delle condizioni generali di contratto, l' A. critica la
tesi degli studiosi che ne descrivono l' impiego come un fenomeno di
segno interamente negativo, perche' esse si devono al contrario
ritenere strumento indispensabile per una razionale organizzazione
dei rapporti negoziali delle imprese attive sul mercato dei consumi
di massa. Al tempo stesso tuttavia l' A. rileva l' estensione di
campo dei fenomeni di abuso, conseguenti a una tecnica d' uso delle
condizioni generali di contratto gravemente insensibile alle esigenze
di garanzia e di tutela dei consumatori-controparte istituzionalmente
debole delle imprese. E ancora l' A. rileva che questo senso il caso
italiano e' particolarmente grave, perche' i controlli amministrativi
delle condizioni generali di contratto operano soltanto in alcuni
isolati comparti del mercato, per il resto operando soltanto norme
del codice civile, che oltre a essere molto arretrate sono anche
informate a una visibile logica di privilegio delle
imprese-contraente forte. Da cio' a opinione dell' A. la stringente
necessita' di un intervento legislativo che riformi l' attuale
disciplina delle condizioni generali di contratto, nel modo suggerito
dalle riforme gia' nel corso degli anni Settanta avviate nel diritto
anglosassone e nord-americano. Per quanto riguarda il diritto
anglosassone, l' A. segnala il particolare interesse dell' Unfair
Contract Terms 1977, illustrando le forme di controllo giudiziale
delle condizioni generali di contratto introdotte da questa
normativa, che stabilisce per i contratti delle imprese con i
consumatori una disciplina assolutamente peculiare. Ma e' opinione
dell' A. che per i moderni mercati del consumo di massa non esistano
reali possibilita' di tutela dei consumatori-contraente debole se
alle forme del controllo giudiziale non si aggiungono anche rigorose
forme di controllo amministrativo. Da cio' l' attenzione riservata
dall' A. alla legislazione nord-americana, che con il Federal Trade
Commission Improvement Act del 1975 ha configurato appunto un
razionale regime di controllo amministrativo delle condizioni
generali dei contratti delle imprese con i consumatori, regime che
secondo l' A. e' particolarmente significativo sia per i poteri di
direttiva attribuiti alla Federal Trade Commission, sia per i poteri
a essa attribuiti di promuovere in via informale contatti con le
imprese, intesi a conseguire come risultato una loro opzione per
condizioni generali di contratto piu' sensibili alle esigenze di
tutela e di garanzia dei contraenti-deboli. Da tutto questo risulta
infatti una strategia di politica del diritto che secondo l' A. anche
nel nostro paese si dovrebbe attivare, assoggettando le condizioni
generali di contratto ad una serie di controlli a tipo amministrativo
che tuttavia devono essere organizzati in un sistema di attivita' di
concentrazione degli standard negoziali tra poteri pubblici e
imprese, e non invece sul modello tradizionale delle attivita'
amministrative di genere autoritativo.
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