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166659
IDG860700320
86.07.00320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bessone Mario
Dal meeting of the minds alle condizioni generali di contratto. Quale politica del diritto a tutela dei consumatori?
Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 996-1002
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306007; D18115
Muovendo dall' esigenza di una analisi realistica dei problemi di disciplina delle condizioni generali di contratto, l' A. critica la tesi degli studiosi che ne descrivono l' impiego come un fenomeno di segno interamente negativo, perche' esse si devono al contrario ritenere strumento indispensabile per una razionale organizzazione dei rapporti negoziali delle imprese attive sul mercato dei consumi di massa. Al tempo stesso tuttavia l' A. rileva l' estensione di campo dei fenomeni di abuso, conseguenti a una tecnica d' uso delle condizioni generali di contratto gravemente insensibile alle esigenze di garanzia e di tutela dei consumatori-controparte istituzionalmente debole delle imprese. E ancora l' A. rileva che questo senso il caso italiano e' particolarmente grave, perche' i controlli amministrativi delle condizioni generali di contratto operano soltanto in alcuni isolati comparti del mercato, per il resto operando soltanto norme del codice civile, che oltre a essere molto arretrate sono anche informate a una visibile logica di privilegio delle imprese-contraente forte. Da cio' a opinione dell' A. la stringente necessita' di un intervento legislativo che riformi l' attuale disciplina delle condizioni generali di contratto, nel modo suggerito dalle riforme gia' nel corso degli anni Settanta avviate nel diritto anglosassone e nord-americano. Per quanto riguarda il diritto anglosassone, l' A. segnala il particolare interesse dell' Unfair Contract Terms 1977, illustrando le forme di controllo giudiziale delle condizioni generali di contratto introdotte da questa normativa, che stabilisce per i contratti delle imprese con i consumatori una disciplina assolutamente peculiare. Ma e' opinione dell' A. che per i moderni mercati del consumo di massa non esistano reali possibilita' di tutela dei consumatori-contraente debole se alle forme del controllo giudiziale non si aggiungono anche rigorose forme di controllo amministrativo. Da cio' l' attenzione riservata dall' A. alla legislazione nord-americana, che con il Federal Trade Commission Improvement Act del 1975 ha configurato appunto un razionale regime di controllo amministrativo delle condizioni generali dei contratti delle imprese con i consumatori, regime che secondo l' A. e' particolarmente significativo sia per i poteri di direttiva attribuiti alla Federal Trade Commission, sia per i poteri a essa attribuiti di promuovere in via informale contatti con le imprese, intesi a conseguire come risultato una loro opzione per condizioni generali di contratto piu' sensibili alle esigenze di tutela e di garanzia dei contraenti-deboli. Da tutto questo risulta infatti una strategia di politica del diritto che secondo l' A. anche nel nostro paese si dovrebbe attivare, assoggettando le condizioni generali di contratto ad una serie di controlli a tipo amministrativo che tuttavia devono essere organizzati in un sistema di attivita' di concentrazione degli standard negoziali tra poteri pubblici e imprese, e non invece sul modello tradizionale delle attivita' amministrative di genere autoritativo.
Unfair Contract Terms 1977 (Gran Bretagna) Federal Trade Commission Improvement Act (USA)
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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