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166674
IDG860800061
86.08.00061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grasso Pietro Giuseppe
Sulla forma di governo prevista nella Costituzione del 1947
Diritto e societa', an. 8 (1985), fasc. 4, pag. 611-636
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D0200
Con le costituzioni liberaldemocratiche, introdotte nei Paesi dell' Europa continentale, dopo la prima e la seconda guerra mondiale, com' e' risaputo, fu tentata la "razionalizzazione" della forma di governo parlamentare. Si mirava cosi' a rifondare, con l' ausilio di formule scritte, rigorose e complicate, quel tipo di governo che storicamente aveva avuto orgine in modo empirico, quasi per evoluzione spontanea. Ma il tentativo, in condizioni politiche e sociali mutate, incontro' contraddizioni e difficolta' notevoli. I partiti di "massa", soprattutto se "eterogenei", come notato dal Burdeau, " si rivelano irriducibilmente refrattari all' integrazione nei meccanismi tradizioni della democrazia" occidentale. Nella loro azione, i partiti utilizzano l' uno o l' altro dei congegni istituzionali, pero' in maniera occasionale e difforme dai contesti originari. A proposito e' da richiamare l' insegnamento secondo cui l' essenza del governo parlamentare consiste nella combinazione di elementi o "sottosistemi" diversi. Questo discorso generale si applica anche alla "tendenza equilibratrice", accolta nella Costituzione del 1947. Nella storia costituzionale della Repubblica Italiana, a volta a volta, si determinarono spinte nelle seguenti direzioni: a) regime del Primo Ministro; b) preponderanza del Presidente della Repubblica; c) regime assembleare. Tali oscillazioni della nostra prassi di governo si ricollegano alle concezioni di democrazia, plebiscitaria e consociativa, propugnate dai partiti politici.
art. 92 Cost. art. 94 Cost. art. 95 Cost. art. 97 Cost.
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