| L' A., si propone di chiarire i termini del problema scaturito da
questioni complesse relative alla contestuale tutela delle comunita'
etnico-linguistiche e dei singoli individui sotto il particolare
profilo della possibilita' di esercitare il diritto di difesa. Il
rischio di realizzare la tutela dell' intero gruppo comunitario a
scapito di quella del singolo individuo si e' presentato al momento
della previsione di schemi normativi di attuazione dello statuto
Trentino-Alto Adige , tali da far dubitare della loro compatibilita'
con l' art. 24 Cost., riportando la dizione di tale norma a quanto l'
art. 2 Cost. afferma a proposito dei diritti essenziali dell'
individuo, evidenziando come il diritto inviolabile, quindi anche
quello di difesa, sia un diritto individuale, non confondibile, con
esigenze di tutela della comunita'. L' A. opera poi un' altra
correlazione, richiamando il nesso intercorrente fra art. 24, comma 1
Cost. e gli artt. 111 ss. della Costituzione e la normativa dei
codici e delle Convenzioni internazionali, in cui il diritto di
difesa e' esplicitamente collegato alla possibilita' di usare una
lingua diversa da quella italiana. Cio' che all' A. preme
sottolineare e' una delle caratteristiche piu' importanti del diritto
costituzionale di difesa, che e' la sua effettivita', in quanto l'
uso della propria lingua, anche alla luce della garanzia offerta
dall' art. 21, comma 1 Cost., puo' essere il tramite necessario ed
indispensabile per l' esercizio della difesa, divenendo il diritto
all' uso della lingua diritto strumentale al diritto di difesa. L'
A., giunge a tale puntualizzazione realizzando un ulteriore
collegamento fra l' art. 24 e l' art. 3, comma 1 Cost. da una parte e
l' art. 6 dall' altra, entrambi rivolti alla tutela delle minoranze
linguistiche. Esaminata la situazione creatasi nella provincia di
Bolzano dall' entrata in vigore dello Statuto, da parte delle
disposizioni contenuto nel progetto della Commissione dei sei in tema
di uso della lingua di fronte agli uffici giudiziari, in quanto la
prevista scelta facoltativa della lingua produrrebbe inoltre una
violazione degli artt. 24, 21 e 3 Cost. quanto si pretendesse di dare
una inammissibile preferenza alla tutela del gruppo etnico
unitariamente considerato. Il problema della lingua va dunque
affrontato per l' A. nella prospettiva della liberta' di scelta, ma
in quella dell' obbligo o di eventuali deroghe.
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