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166688
IDG860800075
86.08.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Vergottini Giuseppe
Il diritto di difesa come principio fondamentale della partecipazione al processo
Relazione al Convegno sul tema "L' uso della lingua nel processo come previsto dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - Problemi di attuazione", Bolzano, 1985
Diritto e societa', an. 9 (1986), fasc. 1, pag. 97-105
D02320; D03201
L' A., si propone di chiarire i termini del problema scaturito da questioni complesse relative alla contestuale tutela delle comunita' etnico-linguistiche e dei singoli individui sotto il particolare profilo della possibilita' di esercitare il diritto di difesa. Il rischio di realizzare la tutela dell' intero gruppo comunitario a scapito di quella del singolo individuo si e' presentato al momento della previsione di schemi normativi di attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige , tali da far dubitare della loro compatibilita' con l' art. 24 Cost., riportando la dizione di tale norma a quanto l' art. 2 Cost. afferma a proposito dei diritti essenziali dell' individuo, evidenziando come il diritto inviolabile, quindi anche quello di difesa, sia un diritto individuale, non confondibile, con esigenze di tutela della comunita'. L' A. opera poi un' altra correlazione, richiamando il nesso intercorrente fra art. 24, comma 1 Cost. e gli artt. 111 ss. della Costituzione e la normativa dei codici e delle Convenzioni internazionali, in cui il diritto di difesa e' esplicitamente collegato alla possibilita' di usare una lingua diversa da quella italiana. Cio' che all' A. preme sottolineare e' una delle caratteristiche piu' importanti del diritto costituzionale di difesa, che e' la sua effettivita', in quanto l' uso della propria lingua, anche alla luce della garanzia offerta dall' art. 21, comma 1 Cost., puo' essere il tramite necessario ed indispensabile per l' esercizio della difesa, divenendo il diritto all' uso della lingua diritto strumentale al diritto di difesa. L' A., giunge a tale puntualizzazione realizzando un ulteriore collegamento fra l' art. 24 e l' art. 3, comma 1 Cost. da una parte e l' art. 6 dall' altra, entrambi rivolti alla tutela delle minoranze linguistiche. Esaminata la situazione creatasi nella provincia di Bolzano dall' entrata in vigore dello Statuto, da parte delle disposizioni contenuto nel progetto della Commissione dei sei in tema di uso della lingua di fronte agli uffici giudiziari, in quanto la prevista scelta facoltativa della lingua produrrebbe inoltre una violazione degli artt. 24, 21 e 3 Cost. quanto si pretendesse di dare una inammissibile preferenza alla tutela del gruppo etnico unitariamente considerato. Il problema della lingua va dunque affrontato per l' A. nella prospettiva della liberta' di scelta, ma in quella dell' obbligo o di eventuali deroghe.
art. 21 Cost. art. 24 Cost. l. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 d.p.r. 3 gennaio 1960, n. 103
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