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Documento


166980
IDG860900613
86.09.00613 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Garbagnati Edoardo
Sull' efficacia di cosa giudicata del lodo arbitrale rituale
Riv. dir. proc., s. 2, an. 40 (1985), fasc. 3, pag. 425-447
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44642; D44644; D44651
(Sommario: 1. Disciplina del lodo arbitrale rituale, prima della l. 9 febbraio 1983, n. 28. - 2. Modifiche apportate al codice procedura civile dalla legge 1983. L' efficacia vincolante, di cui all' art. 823, ult. comma, nuovo testo, non e' una efficacia di sentenza. - 3. Non e' neppure una efficacia di tipo negoziale. - 4. Interpretazione dell' art. 823, ultimo comma. Il lodo non depositato genera a favore della parte vittoriosa due distinti poteri: di promuovere l' exequatur in Italia, depositandolo a' sensi dell' art. 825, nuovo testo, e di promuovere l' exequatur in altro Stato, indipendentemente dal suo deposito in Italia. - 5. Inefficacia in Italia del lodo non depositato nel termine perentorio di un anno, di cui all' art. 825. - 6. Conclusioni sulla impugnabilita' e sull' efficacia (in ispecie, di cosa giudicata) del lodo arbitrale rituale, dopo la legge del 1983)
art. 823 c.p.c. art. 825 c.p.c. art. 829 c.p.c. l. 9 febbraio 1983, n. 28
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