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| IDG861100048 | |
| 86.11.00048 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Baratta Roberto
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| Il riconoscimento dei provvedimenti stranieri nella nuova legge sull'
adozione
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| Riv. dir. intern., vol. 68, an. 80 (1985), fasc. 4, pag. 782-816
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30140; D4450; D88215
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| Uno degli aspetti piu' innovativi della l. n. 184 del 1983 e' dato
dalla peculiare regolamentazione della "dichiarazione di efficacia"
in Italia dei provvedimenti stranieri di adozione, il cui ambito di
applicazione va determinato sia soggettivamente sia temporalmente.
Sotto il primo profilo la nuova disciplina presuppone da un lato la
condizione di minore e di straniero dell' adottando, dall' altro che
gli adottanti siano cittadini italiani. Da un punto di vista
temporale, la novella del 1983 non si applica ai procedimenti
relativi all' adozione di minori stranieri in corso o gia' definiti
al momento di entrata in vigore della legge. La nuova procedura
richiede che il Tribunale per i minorenni accerti, in primo luogo,
che sia stata preventivamente emanata, da un tribunale italiano e
sulla base di norme sostanziali interne, una dichiarazione di
idoneita' dei coniugi all' adozione. E' inoltre richiesto che l' atto
straniero sia conforme alla legislazione dello Stato che l' ha emesso
e che non sia contrario ai principi fondamentali previsti dalla legge
italiana in materia di diritto di famiglia e dei minori. Quando poi
il provvedimento e' direttamente costitutivo di un rapporto adottivo,
si richiede che sia intercorso un periodo di affidamento preadottivo
di almeno un anno. Il problema del riconoscimento dei provvedimenti
esteri di adozione concernenti minori italiani e' regolato solo
parzialmente, nella nuova legge, dall' art. 42. Tale norma va
integrata applicando analogicamente la procedura suddetta.
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| l. 4 maggio 1983, n. 184
art. 4 c.p.c.
art. 801 c.p.c.
art. 804 c.p.c.
art. 20 comma 2 disp. prel. c.c.
art. 14 comma 1 disp. prel. c.c.
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| Ist. dir. internazionale - Univ. FI
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