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167547
IDG861200277
86.12.00277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giachetti Salvatore
La giurisdizione esclusiva
intervento al XXXI Convegno di studi amministrativi sul tema "Processo amministrativo: quadro problematico e linee di evoluzione", Varenna, 19-21 settembre 1985
Foro amm., an. 61 (1985), fasc. 10, pt. 1B, pag. 2068-2086
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D15312
L' A. premessa una sintetica ricostruzione storica della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed un' analisi delle conseguenze sistematiche derivate dall' introduzione di tale giurisdizione, esamina le innovazioni previste in materia dal disegno di legge delega sulla riforma del processo amministrativo, attualmente all' esame del Parlamento. Si analizza, specificamente, la prevista estensione di detta giurisdizione: a) alle materie strettamente connesse o conseguenti a quelle gia' devolute alla giurisdizione stessa, ed in particolare ai diritti patrimoniali conseguenziali, con conseguente possibilita' del risarcimento del danno anche nel caso di lesione di interessi legittimi; b) all' espropriazione, con conseguente riconoscimento del principio - da tempo affermato dal Consiglio di Stato - secondo cui il provvedimento adottato a termine scaduto non e' adottato in carenza di potere; c) alle prestazioni del servizio sanitario nazionale nonche' dell' istruzione e dell' assistenza pubblica; e si ipotizza che tutti gli attuali interessi legittimi pretensivi finiscano col trasformarsi in veri e propri diritti soggettivi di credito. Si esamina, quindi, l' estensione al giudizio d' ottemperanza, all' intero contenzioso elettorale e ai contratti ad evidenza pubblica; e la prevista introduzione della prova testimoniale nei giudizi in materia di pubblico impiego. Infine, rilevata l' irriducibilita' del processo amministrativo agli schemi del processo civile, si prevede che il giudice amministrativo possa divenire non solo giudice prevalente di diritti soggettivi ma anche il giudice naturale della p.a.; il che farebbe scomparire l' attuale riparto di giurisdizione fondato sulla contrapposizione interesse legittimo-diritto soggettivo.
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2840 art. 27 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
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