| Il Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno
della giustizia ordinaria, garantisce una sostanziale ma non assoluta
indipendenza esterna ed interna ai magistrati dell' Ordine
giudiziario (non assoluta per la mancanza di una piena autonomia
finanziario-contabile in capo al potere giudiziario, autonomia che
dovrebbe costituire il cardine dell' indipendenza di cui all' art.
104, comma 1, Cost.). Nondimeno, il Consiglio Superiore (a
composizione mista, togata e politica) ha potuto svolgere con
adeguata autonomia le sue funzioni di organo di autogoverno, grazie
alla disponibilita' di un proprio bilancio e di una propria gestione
contabile in rapporto all' impegno di lavoro dei suoi componenti, di
una propria sede e di funzionali uffici, di un apposito ufficio di
segreteria e di un competente ufficio studi e ricerche. I suoi
componenti, se magistrati, per il maggiorato impegno delle sedute
ricevono un congruo gettone di presenza di importo deliberato dal
Consiglio medesimo, piu' un rimborso spese e l' indennita' di
missione (essi non sono posti fuori ruolo, ma di fatto sono in certa
misura esonerati dal lavoro giudiziario vero e proprio): in tal modo
anche i componenti di provenienza periferica sono indotti ad
impegnarsi adeguatamente nell' attivita' dell' organo di autogoverno.
Ben diversamente, il nuovo Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa (ora sostanzialmente, sebbene non assolutamente,
unificata), costituito da soli togati (7 magistrati del Consiglio di
Stato e 6 TAR), pur svolgengo funzioni analoghe (confronta art. 7, l.
n. 186/82) a quelle del Consiglio Superiore, non ha una propria sede,
ne' propri uffici, ne' una propria segreteria, ne' alcuna autonomia
contabile, per cui i suoi componenti non ricevono alcun compenso per
l' accresciuto lavoro extra-giurisdizionale. In tal modo, l' organo
di autogoverno dei giudici amministrativi non puo' adeguatamente
garantire la loro indipendenza, in particolare di fronte al potere
esecutivo, in cui sono strutturalmente inseriti, pur appartenendo
funzionalmente al potere giurisdizionale: proprio tale "contiguita'"
dovrebbe essere controbilanciata da rigorose garanzie d' indipendenza
e da un' adeguata autonomia finanziaria e contabile, non sottratta al
doveroso controllo della Corte dei Conti, ma estrinsecantesi in un'
autonoma gestione di un apposito bilancio prefissato con legge,
stante l' identita' di funzioni e di esigenze dei due organi di
autogoverno, alla luce della stessa Costituzione (artt. 100, ultimo
comma, e 108, ultimo comma) ed a garanzia degli stessi giudici
ordinari, che devono pur sempre rivolgersi a quelli amministrativi
per tutelarsi nel loro rapporto d' impiego con lo Stato.-
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