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167558
IDG861200288
86.12.00288 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scola Aldo
Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa: l' indipendenza del potere giurisdizionale in tutte le sue ramificazioni
intervento al Convegno per il XXV anniversario del Consiglio Superiore della Magistratura, Parma, 6-9 giugno 1984
Foro amm., an. 61 (1985), fasc. 11, pt. 1B, pag. 2409-2411
D0231
Il Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno della giustizia ordinaria, garantisce una sostanziale ma non assoluta indipendenza esterna ed interna ai magistrati dell' Ordine giudiziario (non assoluta per la mancanza di una piena autonomia finanziario-contabile in capo al potere giudiziario, autonomia che dovrebbe costituire il cardine dell' indipendenza di cui all' art. 104, comma 1, Cost.). Nondimeno, il Consiglio Superiore (a composizione mista, togata e politica) ha potuto svolgere con adeguata autonomia le sue funzioni di organo di autogoverno, grazie alla disponibilita' di un proprio bilancio e di una propria gestione contabile in rapporto all' impegno di lavoro dei suoi componenti, di una propria sede e di funzionali uffici, di un apposito ufficio di segreteria e di un competente ufficio studi e ricerche. I suoi componenti, se magistrati, per il maggiorato impegno delle sedute ricevono un congruo gettone di presenza di importo deliberato dal Consiglio medesimo, piu' un rimborso spese e l' indennita' di missione (essi non sono posti fuori ruolo, ma di fatto sono in certa misura esonerati dal lavoro giudiziario vero e proprio): in tal modo anche i componenti di provenienza periferica sono indotti ad impegnarsi adeguatamente nell' attivita' dell' organo di autogoverno. Ben diversamente, il nuovo Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (ora sostanzialmente, sebbene non assolutamente, unificata), costituito da soli togati (7 magistrati del Consiglio di Stato e 6 TAR), pur svolgengo funzioni analoghe (confronta art. 7, l. n. 186/82) a quelle del Consiglio Superiore, non ha una propria sede, ne' propri uffici, ne' una propria segreteria, ne' alcuna autonomia contabile, per cui i suoi componenti non ricevono alcun compenso per l' accresciuto lavoro extra-giurisdizionale. In tal modo, l' organo di autogoverno dei giudici amministrativi non puo' adeguatamente garantire la loro indipendenza, in particolare di fronte al potere esecutivo, in cui sono strutturalmente inseriti, pur appartenendo funzionalmente al potere giurisdizionale: proprio tale "contiguita'" dovrebbe essere controbilanciata da rigorose garanzie d' indipendenza e da un' adeguata autonomia finanziaria e contabile, non sottratta al doveroso controllo della Corte dei Conti, ma estrinsecantesi in un' autonoma gestione di un apposito bilancio prefissato con legge, stante l' identita' di funzioni e di esigenze dei due organi di autogoverno, alla luce della stessa Costituzione (artt. 100, ultimo comma, e 108, ultimo comma) ed a garanzia degli stessi giudici ordinari, che devono pur sempre rivolgersi a quelli amministrativi per tutelarsi nel loro rapporto d' impiego con lo Stato.-
art. 104 Cost.
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