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| IDG861200295 | |
| 86.12.00295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Ciolo Vittorio
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| Per una migliore definizione dei casi d' annullamento dei voti nelle
elezioni politiche
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| Foro amm., an. 61 (1985), fasc. 12, pt. 1B, pag. 2600-2608
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D02101
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| L' A. afferma che se le leggi elettorali hanno sempre trattato alcune
fattispecie come comportamenti nullita' del voto, vi sono state
fattispecie che hanno dato luogo a vivaci dibattiti parlamentari e ad
incertezze di soluzione. Cio' e' accaduto soprattutto per le ipotesi
in cui l' elettore oppone sulla scheda scritture o segni ulteriori
rispetto a quelli indicati dalla legge come idonei ad esprimere il
voto. L' A. illustra quindi le norme al riguardo contenute nel
d.lg.lt. 10 marzo 1946, n. 74, nel d.p.r. 5 febbraio 1948, n. 26, nel
r.d. 30 marzo 1957, n. 361, sottolineando la problematicita' di tale
normativa. Sono riportate quindi le istruzioni della Direzione
centrale per i servizi elettorali del Ministero dell' interno ed i
criteri adottati dalle Camere in sede di verifica dei poteri. Per
attenuare il fenomeno della erroneita' dei criteri applicati da
taluni Presidenti degli uffici elettorali di sezione nell'
annullamento dei voti e per ridurre in tal modo il contenzioso
elettorale in materia, l' A. propone due soluzioni di diversa natura,
ma comunque non alternative tra loro: a) un apposito provvedimento
legislativo; b) una piu' puntuale e dettagliata redazione delle
Istruzioni per gli uffici elettorali di sezioni, predisposte dal
Ministero dell' interno in occasione delle elezioni politiche. L' A.
conclude illustrando i vantaggi e gli inconvenienti di entrambe le
soluzioni.
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| d.lg.lt. 10 marzo 1946, n. 74
d.p.r. 5 febbraio 1948, n. 26
d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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