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Documento


167565
IDG861200295
86.12.00295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Ciolo Vittorio
Per una migliore definizione dei casi d' annullamento dei voti nelle elezioni politiche
Foro amm., an. 61 (1985), fasc. 12, pt. 1B, pag. 2600-2608
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D02101
L' A. afferma che se le leggi elettorali hanno sempre trattato alcune fattispecie come comportamenti nullita' del voto, vi sono state fattispecie che hanno dato luogo a vivaci dibattiti parlamentari e ad incertezze di soluzione. Cio' e' accaduto soprattutto per le ipotesi in cui l' elettore oppone sulla scheda scritture o segni ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge come idonei ad esprimere il voto. L' A. illustra quindi le norme al riguardo contenute nel d.lg.lt. 10 marzo 1946, n. 74, nel d.p.r. 5 febbraio 1948, n. 26, nel r.d. 30 marzo 1957, n. 361, sottolineando la problematicita' di tale normativa. Sono riportate quindi le istruzioni della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell' interno ed i criteri adottati dalle Camere in sede di verifica dei poteri. Per attenuare il fenomeno della erroneita' dei criteri applicati da taluni Presidenti degli uffici elettorali di sezione nell' annullamento dei voti e per ridurre in tal modo il contenzioso elettorale in materia, l' A. propone due soluzioni di diversa natura, ma comunque non alternative tra loro: a) un apposito provvedimento legislativo; b) una piu' puntuale e dettagliata redazione delle Istruzioni per gli uffici elettorali di sezioni, predisposte dal Ministero dell' interno in occasione delle elezioni politiche. L' A. conclude illustrando i vantaggi e gli inconvenienti di entrambe le soluzioni.
d.lg.lt. 10 marzo 1946, n. 74 d.p.r. 5 febbraio 1948, n. 26 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361
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