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Documento


167568
IDG861200298
86.12.00298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barbagallo Renato
La giustizia amministrativa nella Valle d' Aosta
Foro amm., an. 61 (1985), fasc. 12, pt. 1B, pag. 2620-2622
D1560
Nel 1946 venne istituito in Valle d' Aosta un organo giurisdizionale che assommava in se' le competenze della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Prefettura: la Giunta giurisdizionale amministrativa. Questa - che frattanto aveva assunto anche funzioni in sede amministrativa, da ritenersi ormai estinte - cesso' di esistere quale organo giurisdizionale a seguito della sentenza n. 33 del 1968 della Corte Costituzionale; e attualmente le relative funzioni sotto attribuite al TAR di Aosta e alla Corte dei Conti. Ma la corretta interpretazione di una norma del provvedimento istitutivo della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d' Aosta, l' art. 7 (nella parte che non ha cessato di avere efficacia) del d.l.c.p.s. 15 novembre 1946, n. 367, in base alla quale per "Giunta della Valle" deve intendersi non l' organo giurisdizionale in argomento, bensi' l' organo esecutivo collegiale della circoscrizione autonoma e, quindi, della Regione, deve far concludere che, attualmente, il giudizio di responsabilita' nei confronti di amministratori e dipendenti della Regione Valle d' Aosta appartiene alla competenza del giudice ordinario, ferma restando in capo alla Giunta regionale la funzione di accertamento di cui all' art. 264 t.u. comunale e Provinciale.
art. 125 Cost. art. 10 d.lg.lt. 7 settembre 1945, n. 545
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