| L' A. sottopone a una nuova "radiografia" l' articolo 28 della
Costituzione sullo schermo rappresentato dai lavori preparatori della
Costituzione e dalle applicazioni emerse in sede applicativa e
dottrinale. L' art. 28 puo' dar origine fondamentalmente a due filoni
interpretativi. Secondo il primo, che si rifa' soprattutto alla
formulazione originaria, l' art. 28 sarebbe volto a tutelare i
diritti fondamentali dell' uomo, riconosciuti dalla Costituzione nel
tit. I (di cui l' articolo in esame e' norma di chiusura) o comunque
dall' art. 2 della Costituzione nei confronti di atti lesivi compiuti
dagli agenti dell' esecutivo. Secondo l' altro filone interpretativo,
che trae spunto dalla discussione generale in sede di Assemblea
costituente, si tratterebbe di una norma dedicata essenzialmente alla
responsabilita' civile dei pubblici dipendenti e della p.a.. Al di
la' delle interpretazioni teoriche, l' A. si sofferma sulle varie
applicazioni dell' art. 28 specie ad opera della Corte
Costituzionale, ad esempio in tema di responsabilita' dei magistrati
e nel settore della c.d. garanzia amministrativa, che ancor oggi
sopravvive in varie forme nel nostro ordinamento. L' A. ritiene, in
conclusione, che l' art. 28 potrebbe trovare una piena
valorizzazione, alla luce del primo filone interpretativo, qualora si
giungesse all' elaborazione di un nuovo codice penale ispirato ai
principi dell' ordinamento costituzionale della Repubblica.
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