| La lunga stagione storica della legge sovrana, fonte di comando
generale e astratto, ha iniziato da tempo la sua parabola
discendente. Il problema della efficacia (della vigenza) della legge
si travasa nel profilo problematico della sua effettivita'. Il
tramonto della sua onnipotenza si accompagna al declino di una
osservanza affidata soltanto alla sanzione. Sottostante alla crisi
della sovranita' della legge e' il processo che ha accompagnato la
graduale caduta della astratta forza di volonta' della persona. Il
quadro normativo e' oggi chiamato a regolare l' azione dei gruppi
sociali, ed il consenso chiamato ad avvalorarlo rappresenta la
riflessa proporzione di valori e principi della coscienza collettiva
pubblica che si ritrova nella fonte costituzionale. Di pari passo con
l' estendersi della attivita' normativa risulta essenziale il
passaggio della configurazione della legge da garanzia e limite
esterno di una attivita' a strumento di produzione di un sistema di
relazioni, soggetta quindi alla negoziazione di piu' poteri (dello
Stato e dei gruppi) attorno ad una priorita' di valori - come tale
iscritta a pieno titolo nella Costituzione (art. 3); la sua funzione
rimane affidata all' esito di un processo che e' di ricomposizione
prima che di sintesi. Come e' gia' indicato nell' estendersi della
contrattualizzazione pubblica, la validita' di un atto si costruisce
sul fondamento dell' esistenza di un incontro anteriore di volonta' e
l' effettivita' del provvedimento si consegue per la cooperazione di
volonta' esterne rispetto alla competenza propria di esso. Se la
normativa vuole guardarsi dal duplice rischio di un volontarismo
inefficace o di un corporativismo opaco degli interessi, deve puntare
a una nuova unita' nel sistema di produzione attraverso un nuovo
meccanismo di formazione della volonta' pubblica: soggetti che
detengono un potere reale e sono capaci di mantenere l' accordo
partecipano ad una normazione integrata, ad un procedimento normativo
in cui fasi negoziali si avvicendano a fasi decisionali. Se e' certo
che solo la formalizzazione in legge dell' accordo apre la fase
attributiva di efficacia ed esplica effetto innovativo, e' del pari
vero che gia' l' intesa appartiene al campo del diritto, se esiste
per il legislatore il vincolo di attenersi all' intesa e se la legge,
una volta emanata, non puo' essere abrogata o modificata senza che
intervenga una nuova intesa. Il Parlamento esercitera' le proprie
potesta' in ordine alla definizione dell' indirizzo e delle
compatibilita' finanziarie, alle modalita' di formazione degli
accordi, alla valutazione sugli esiti della contrattazione. E
pertanto non puo' essere escluso il controllo della legittimita'
costituzionale anche in campo di fonti consensuali, proprio per l'
esigenza di riportare sempre la produzione normativa ad un parametro
di valori sostantivi.
| |