Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


167736
IDG861200466
86.12.00466 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tuccari Emanuele
Appunti per una teoria sulla normazione negoziale
Riv. trim. dir. pubbl., an. 36 (1986), fasc. 1, pag. 76-104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F420
La lunga stagione storica della legge sovrana, fonte di comando generale e astratto, ha iniziato da tempo la sua parabola discendente. Il problema della efficacia (della vigenza) della legge si travasa nel profilo problematico della sua effettivita'. Il tramonto della sua onnipotenza si accompagna al declino di una osservanza affidata soltanto alla sanzione. Sottostante alla crisi della sovranita' della legge e' il processo che ha accompagnato la graduale caduta della astratta forza di volonta' della persona. Il quadro normativo e' oggi chiamato a regolare l' azione dei gruppi sociali, ed il consenso chiamato ad avvalorarlo rappresenta la riflessa proporzione di valori e principi della coscienza collettiva pubblica che si ritrova nella fonte costituzionale. Di pari passo con l' estendersi della attivita' normativa risulta essenziale il passaggio della configurazione della legge da garanzia e limite esterno di una attivita' a strumento di produzione di un sistema di relazioni, soggetta quindi alla negoziazione di piu' poteri (dello Stato e dei gruppi) attorno ad una priorita' di valori - come tale iscritta a pieno titolo nella Costituzione (art. 3); la sua funzione rimane affidata all' esito di un processo che e' di ricomposizione prima che di sintesi. Come e' gia' indicato nell' estendersi della contrattualizzazione pubblica, la validita' di un atto si costruisce sul fondamento dell' esistenza di un incontro anteriore di volonta' e l' effettivita' del provvedimento si consegue per la cooperazione di volonta' esterne rispetto alla competenza propria di esso. Se la normativa vuole guardarsi dal duplice rischio di un volontarismo inefficace o di un corporativismo opaco degli interessi, deve puntare a una nuova unita' nel sistema di produzione attraverso un nuovo meccanismo di formazione della volonta' pubblica: soggetti che detengono un potere reale e sono capaci di mantenere l' accordo partecipano ad una normazione integrata, ad un procedimento normativo in cui fasi negoziali si avvicendano a fasi decisionali. Se e' certo che solo la formalizzazione in legge dell' accordo apre la fase attributiva di efficacia ed esplica effetto innovativo, e' del pari vero che gia' l' intesa appartiene al campo del diritto, se esiste per il legislatore il vincolo di attenersi all' intesa e se la legge, una volta emanata, non puo' essere abrogata o modificata senza che intervenga una nuova intesa. Il Parlamento esercitera' le proprie potesta' in ordine alla definizione dell' indirizzo e delle compatibilita' finanziarie, alle modalita' di formazione degli accordi, alla valutazione sugli esiti della contrattazione. E pertanto non puo' essere escluso il controllo della legittimita' costituzionale anche in campo di fonti consensuali, proprio per l' esigenza di riportare sempre la produzione normativa ad un parametro di valori sostantivi.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati