| L' ordinamento giuridico non ha ancora raggiunto un assetto
soddisfacente nella tutela dell' ambiente dagli inquinamenti, specie
per quanto concerne la prevenzione. La nozione giuridica di
prevenzione, connessa dalla dottrina piu' antica alle finalita' di
polizia, presenta invece piu' profili funzionali. Accanto ad una
prevenzione negativa, volta ad impedire o limitare i danni sociali
derivanti da attivita' potenzialmente pericolose (polizia di
sicurezza), esiste una prevenzione positiva, che adotta misure
precauzionali attive onde impedire aventi nocivi o indesiderati
(polizia amministrativa, controlli, protezione sociale, ecc.). Va
emergendo inoltre il profilo della prevenzione/previsione, cioe'
della previa acquisizione dei dati necessari alla conoscenza di un
fenomeno e dell' adozione dei moduli istituzionali, organizzativi e
di diritto sostanziale idonei a fronteggiarne i rischi. E' stata
effettuata, pertanto, una ricognizione delle finalita' preventive
assunte dall' ordinamento, secondo due criteri ordinali: l' analisi
delle funzioni degli enti locali in materia ambientale (funzioni
autoritative, articolate in potesta' conformative, normative, di
controllo, sanzionatorie, tariffarie; funzioni tecniche di vigilanza
e controllo; funzioni di gestione); la definizione degli strumenti
giuridici impiegabili a fini di prevenzione, secondo categorie
omogenee (pianificazione ambientale; zoning; standards di
accettabilita', classificazione delle attivita' inquinanti,
procedimenti autorizzatori, assicurazioni). La descrizione
strutturale e funzionale della valutazione di impatto ambientale
nell' ottica preventiva, infine, evidenzia la necessita' di inserire
nel nuovo procedimento forme partecipative e momenti di negoziazione
tra richiedente e pubblici poteri.
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