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| IDG861200558 | |
| 86.12.00558 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Labriola Silvano
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| I regolamenti parlamentari tra teorie sulla sovranita' e domestica
giurisdizione
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| Riv. trim. dir. pubbl., an. 36 (1986), fasc. 2, pag. 424-468
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D02113; F4207
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| Lo studio concerne la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
1985, con la quale, mutando un indirizzo giurisprudenziale
precedente, si esclude che i regolamenti parlamentari siano atti con
forza di legge secondo la previsione dell' art. 134 della
Costituzione, e dunque sindacabili per il profilo della legittimita'
costituzionale. Gli argomenti della sentenza sono confutati, e l'
analisi si sviluppa sul tema della sovranita', intesa come
qualificazione dell' ordinamento ma non degli organi (organi
costituzionali). L' A. rileva come la posizione di indipendenza e di
speciale autonomia di cui godono gli organi costituzionali non
comporta la loro esenzione da controlli e cio' particolarmente quando
tali organi esercitano la funzione di predisposizione normativa. La
norma costituzionale che attribuisce alle Camere parlamentari la
potesta' di darsi i propri regolamenti viene ricostruita come norma
attributiva di competenza, e se ne esclude invece ogni valore di
esenzione da controlli di legittimita' costituzionale. Affermata l'
esistenza nel sistema costituzionale di un principio generale di
legalita', esteso all' insieme degli atti normativi, se ne ammette la
derogabilita', se singole disposizioni costituzionali siano poste in
modo certo in tal senso. Cio' mancando, nel caso dei regolamenti
parlamentari, ma anzi sussistendo vincoli di merito posti da norme
costituzionali, l' A. ribadisce l' assoggettabilita' dei regolamenti
parlamentari al controllo di legittimita'. Ad ulteriore sostegno, si
adduce il valore materiale dei regolamenti parlamentari, fonti
costitutive della forma di governo: questo esige il rispetto del
principio di legalita'. Tale rispetto esige garanzie, e cioe' la
sottoposizone al controllo della Corte.
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| art. 66 Cost.
art. 67 Cost.
art. 134 Cost.
C. Cost. 1959, n. 9
C. Cost. 1984, n. 84
C. Cost. 6 maggio 2985, n. 154
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