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167828
IDG861200558
86.12.00558 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Labriola Silvano
I regolamenti parlamentari tra teorie sulla sovranita' e domestica giurisdizione
Riv. trim. dir. pubbl., an. 36 (1986), fasc. 2, pag. 424-468
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02113; F4207
Lo studio concerne la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 1985, con la quale, mutando un indirizzo giurisprudenziale precedente, si esclude che i regolamenti parlamentari siano atti con forza di legge secondo la previsione dell' art. 134 della Costituzione, e dunque sindacabili per il profilo della legittimita' costituzionale. Gli argomenti della sentenza sono confutati, e l' analisi si sviluppa sul tema della sovranita', intesa come qualificazione dell' ordinamento ma non degli organi (organi costituzionali). L' A. rileva come la posizione di indipendenza e di speciale autonomia di cui godono gli organi costituzionali non comporta la loro esenzione da controlli e cio' particolarmente quando tali organi esercitano la funzione di predisposizione normativa. La norma costituzionale che attribuisce alle Camere parlamentari la potesta' di darsi i propri regolamenti viene ricostruita come norma attributiva di competenza, e se ne esclude invece ogni valore di esenzione da controlli di legittimita' costituzionale. Affermata l' esistenza nel sistema costituzionale di un principio generale di legalita', esteso all' insieme degli atti normativi, se ne ammette la derogabilita', se singole disposizioni costituzionali siano poste in modo certo in tal senso. Cio' mancando, nel caso dei regolamenti parlamentari, ma anzi sussistendo vincoli di merito posti da norme costituzionali, l' A. ribadisce l' assoggettabilita' dei regolamenti parlamentari al controllo di legittimita'. Ad ulteriore sostegno, si adduce il valore materiale dei regolamenti parlamentari, fonti costitutive della forma di governo: questo esige il rispetto del principio di legalita'. Tale rispetto esige garanzie, e cioe' la sottoposizone al controllo della Corte.
art. 66 Cost. art. 67 Cost. art. 134 Cost. C. Cost. 1959, n. 9 C. Cost. 1984, n. 84 C. Cost. 6 maggio 2985, n. 154
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