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Documento


167962
IDG850910095
85.09.10095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zappa Giancarlo
Colloqui e corrispondenza dei detenuti con particolare riferimento ai rapporti tra amministrazione penitenziaria e magistratura
Rass. penit. crim., an. 5 (1983), fasc. 2-3, pag. 749-759
D644
Premessa una rassegna dei procedimenti storici ed in particolare della disciplina dei colloqui dei detenuti cosi' come attuata con i regolamenti degli Istituti di pena approvati nel 1981 e nel 1983, l' A., esamina in modo dettagliato gli artt. 1 e 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che regolano attualmente la materia, con riferimento alla qualita' di coloro che possono fruire del colloquio (congiunti - conviventi - estranei), alla frequenza dei colloqui (ordinari e straordinari), alla competenza al rilascio dell' autorizzazione (che appartiene al giudice che procede per gli imputati; al Magistrato di sorveglianza per gli appellanti ed i ricorrenti, alla Amministrazione penitenziaria per i condannati definitivi). Sottolinea che l ' Amministrazione non puo' andare di contrario avviso rispetto al magistrato competente in ordine alla valutazione della gravita' dei motivi addotti ed alla eccezionalita' della autorizzazione. Vengono - poi - passate in rassegna tutte le piu' importanti direttive emanate dalla Amministrazione penitenziaria in materia dal 1975 ad oggi, sottolineando che le direttive stesse non sono vincolanti per il magistrato e che la posizione di imputato (anche se appellante o ricorrente) e' ben diversa da quella di condannato definitivo, onde - in certa misura - e' anche comprensibile e giustificabile che il magistrato adotti un metro di valutazione diverso da quello - piu' rigoroso - fatto proprio dall' Amministrazione nei confronti dei condannati definitivi. Infine l' A., esamina i rapporti tra il Magistrato di sorveglianza e l' Amministrazione penitenziaria, con riferimento ai rispettivi poteri e competenze ed a eventuali conflitti in tema di colloqui. Afferma che l' autorizzazione emessa dal Magistrato competente e' atto definitivo e vincolante per l' Amministrazione che deve eseguirlo e che non e' prevista impugnazione ne' ricorso gerarchico; eventualmente e' ipotizzabile soltanto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sempre che il Magistrato ritenga di confermare la propria decisione, anche a seguito di eventuale comunicazione dei motivi per i quali l' Amministrazione stessa ritenga di non voler dare esecuzione al provvedimento del Magistrato.
art. 11 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 18 l. 26 luglio 1975, n. 354
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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