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| IDG850910095 | |
| 85.09.10095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zappa Giancarlo
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| Colloqui e corrispondenza dei detenuti con particolare riferimento ai
rapporti tra amministrazione penitenziaria e magistratura
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| Rass. penit. crim., an. 5 (1983), fasc. 2-3, pag. 749-759
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| D644
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| Premessa una rassegna dei procedimenti storici ed in particolare
della disciplina dei colloqui dei detenuti cosi' come attuata con i
regolamenti degli Istituti di pena approvati nel 1981 e nel 1983, l'
A., esamina in modo dettagliato gli artt. 1 e 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354 che regolano attualmente la materia, con
riferimento alla qualita' di coloro che possono fruire del colloquio
(congiunti - conviventi - estranei), alla frequenza dei colloqui
(ordinari e straordinari), alla competenza al rilascio dell'
autorizzazione (che appartiene al giudice che procede per gli
imputati; al Magistrato di sorveglianza per gli appellanti ed i
ricorrenti, alla Amministrazione penitenziaria per i condannati
definitivi). Sottolinea che l ' Amministrazione non puo' andare di
contrario avviso rispetto al magistrato competente in ordine alla
valutazione della gravita' dei motivi addotti ed alla eccezionalita'
della autorizzazione. Vengono - poi - passate in rassegna tutte le
piu' importanti direttive emanate dalla Amministrazione penitenziaria
in materia dal 1975 ad oggi, sottolineando che le direttive stesse
non sono vincolanti per il magistrato e che la posizione di imputato
(anche se appellante o ricorrente) e' ben diversa da quella di
condannato definitivo, onde - in certa misura - e' anche
comprensibile e giustificabile che il magistrato adotti un metro di
valutazione diverso da quello - piu' rigoroso - fatto proprio dall'
Amministrazione nei confronti dei condannati definitivi. Infine l'
A., esamina i rapporti tra il Magistrato di sorveglianza e l'
Amministrazione penitenziaria, con riferimento ai rispettivi poteri e
competenze ed a eventuali conflitti in tema di colloqui. Afferma che
l' autorizzazione emessa dal Magistrato competente e' atto definitivo
e vincolante per l' Amministrazione che deve eseguirlo e che non e'
prevista impugnazione ne' ricorso gerarchico; eventualmente e'
ipotizzabile soltanto un ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, sempre che il Magistrato ritenga di confermare la propria
decisione, anche a seguito di eventuale comunicazione dei motivi per
i quali l' Amministrazione stessa ritenga di non voler dare
esecuzione al provvedimento del Magistrato.
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| art. 11 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 18 l. 26 luglio 1975, n. 354
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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