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167967
IDG850910100
85.09.10100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salvi Franco
Fotografia e impronte digitali del detenuto o internato
nota a Cass. sez. V pen. 27 settembre 1983
Rass. penit. crim., an. 5 (1983), fasc. 2-3, pag. 903-905
D644
La Corte di Cassazione ha giudicato abnorme il provvedimento del giudice di merito che decida, sia positivamente che negativamente, in ordine all' istanza dell' imputato diretta ad ottenere l' eliminazione della fotografia e delle impronte digitali effettuate al momento dell' ingresso nell' istituto penitenziario. Secondo la stessa sentenza soltanto il direttore dell' istituto penitenziario puo' disporre l' esecuzione nei confronti del detenuto o internato di foto segnaletiche e di rilievi dattiloscopici e a tale direttore, pertanto, spetta, anche di decidere, nel silenzio della legge, quanto alla conservazione o meno delle foto e dei rilievi. L' A., svolge una serie di considerazioni per sostenere che la cartella personale e, quindi, anche le foto e le impronte digitali che la corredano costituiscono non gia' atti discrezionali, ma atti dovuti in conformita' delle vigenti disposizioni. Per cui non dovrebbe essere nemmeno in facolta' della Direzione dell' istituto, sia pure a richiesta dell' interessato, distruggerli, modificarli, alterarli o cancellarli in tutto o in parte. Ritiene che tali atti debbano, percio', rimanere integri presso il pubblico ufficio quale e' la Direzione dell' istituto che li ha in custodia.
art. 4 r.d. 28 maggio 1931, n. 603 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 23 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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