| La Corte di Cassazione ha giudicato abnorme il provvedimento del
giudice di merito che decida, sia positivamente che negativamente, in
ordine all' istanza dell' imputato diretta ad ottenere l'
eliminazione della fotografia e delle impronte digitali effettuate al
momento dell' ingresso nell' istituto penitenziario. Secondo la
stessa sentenza soltanto il direttore dell' istituto penitenziario
puo' disporre l' esecuzione nei confronti del detenuto o internato di
foto segnaletiche e di rilievi dattiloscopici e a tale direttore,
pertanto, spetta, anche di decidere, nel silenzio della legge, quanto
alla conservazione o meno delle foto e dei rilievi. L' A., svolge una
serie di considerazioni per sostenere che la cartella personale e,
quindi, anche le foto e le impronte digitali che la corredano
costituiscono non gia' atti discrezionali, ma atti dovuti in
conformita' delle vigenti disposizioni. Per cui non dovrebbe essere
nemmeno in facolta' della Direzione dell' istituto, sia pure a
richiesta dell' interessato, distruggerli, modificarli, alterarli o
cancellarli in tutto o in parte. Ritiene che tali atti debbano,
percio', rimanere integri presso il pubblico ufficio quale e' la
Direzione dell' istituto che li ha in custodia.
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