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Documento


167970
IDG851010153
85.10.10153 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Rosa Luigi
Iscrizioni a ruolo provvisorie e interessi per ritardata iscrizione
Rass. mens. imp. dr., an. 32 (1983), fasc. 1, pag. 6-9
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21804; D21831
I redditi accertati, ma contestati vengono iscritti a ruolo in misura diversa a seconda del grado di giudizio; con l' imposta vengono provvisoriamente iscritti a ruolo anche i relativi interessi. In alcune pronunzie la giurisprudenza tributaria di merito -prontamente contrastata dall' Amministrazione finanziaria- ha ritenuto che le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio possano avere per oggetto le sole imposte e non anche gli interessi per ritardata iscrizione. L' A. ricorda che alle "maggiorazioni" previste dal previgente testo unico delle imposte dirette su carichi arretrati iscritti a ruolo e su imposte il cui pagamento veniva dilazionato oltre la normale rateazione corrispondono nella disciplina vigente gli "interessi": con tale mutata terminologia il legislatore ha inteso generalizzare l' obbligo (rendendolo indipendente dall' imputabilita' o meno al contribuente del ritardo dell' iscrizione) e sottolineare la natura non sanzionatoria delle somme dovute. In considerazione di cio' l' A. ritiene che nulla osti al riconoscimento della legittimita' dell' iscrizione a ruolo provvisoria anche degli interessi, auspicando comunque l' intervento chiarificatorio del legislatore.
art. 15 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 20 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 184 bis d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 175 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 Comm. I grado Bassano Del Grappa 21 novembre 1981 Comm. I grado Pavia 2 aprile 1982
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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