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167984
IDG851010167
85.10.10167 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Corcella Rita, Mantegazza Enzo
Note sul passaggio da contabilita' semplificata a contabilita' ordinaria
Rass. mens. imp. dr., an. 32 (1983), fasc. 5, pag. 471-483
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21514; D31111; D23154
Il decreto legge n. 953 del 1982 prevede la redazione del prospetto iniziale delle attivita' e passivita' da parte delle imprese che, dopo aver usufruito del regime di contabilita' semplificata, devono passare alla contabilita' ordinaria. L' A. illustra il regime di contabilita' semplificata: concetto di triennio d i fruizione dello stesso, limite di fatturato per fruirne, diritto di opzione per il regime di contabilita' ordinaria, agevolazioni concesse alle imprese operanti in netto regime, obblighi derivanti dal passaggio alla contabilita' ordinaria. Di quest' ultimo aspetto l' A., espone i problemi contabili e fiscali con riguardo alla stesura dello stato patrimoniale e relativa esposizione di tutte le poste attive e passive esistenti all' inizio dell' esercizio dell' anno di obbligo contabile. Considerando il bilancio in ogni sua voce, vengono dettagliatamente esaminati l' attivo (conto cassa, conti correnti bancari, effetti in portafoglio, crediti verso clienti, crediti e debiti diversi, ratei, risconti e fatture, titoli in portafoglio, magazzino, beni strumentali) ed il passivo (fornitori, ratei, risconti e fatture, fondo rischi su crediti, fondo liquidazione personale, fondo ammortamento, fondo di reinvestimento plusvalenze patrimoniali e fondo di accantonamento sopravvenienze attive, differenze patrimoniali e pareggio o patrimonio netto).
art. 18 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 l. 28 febbraio 1983, n. 53 art. 2214 c.c. d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 689
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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