Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


167995
IDG851010178
85.10.10178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Rosa Luigi
Un' interessante decisione in materia di restituzione di indebito
Rass. mens. imp. dr., an. 32 (1983), fasc. 10, pag. 817-821
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305012; D21551; D2152; D21804; D2171; D14100; D30802
Premessi brevi cenni storici sull' istituto della ripetizione dell' indebito, rispondente ad esigenze primordiali della societa', l' A., ne indaga l' evoluzione normativa in campo tributario, soffermandosi in particolare sulla vigente disciplina del rimborso delle ritenute dirette, dei versamenti diretti eseguiti in tesoreria, del ricorso contro il ruolo e l' avviso di mora, del rimborso in seguito a decisioni delle commissioni tributarie e del rimborso per errori nelle iscrizioni a ruolo dovuti all' ufficio delle imposte. Al tema della ripetizione d' indebito (ed alla tendenza, da sempre sentita, di forzare i termini fissati per la richiesta dell' indebito) e' riconducibile l' interessante principio affermato nella decisione n. 7188 del 1981, nella quale la Commissione Tributaria Centrale ha ammesso la modificabilita' delle risultanze della dichiarazione dei redditi senza previa presentazione di ricorso nel termine fissato per opporsi all' iscrizione a ruolo derivante da dette risultanze ed ha accolto la richiesta di rimborso del contribuente. L' A., osserva infine che, al di fuori dei casi nei quali il diritto al rimborso e' direttamente riconosciuto dal Fisco od accertato con sentenza o decisione passate in giudicato (ipotesi per le quali puo' ammettersi un piu' ampio termine prescrizionale, svincolato da quelli fissati dalla legge), vi e' controversia d' imposta e vanno pertanto osservati i termini propri del contenzioso tributario.
art. 2033 c.c. art. 37 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati