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| IDG851010178 | |
| 85.10.10178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Rosa Luigi
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| Un' interessante decisione in materia di restituzione di indebito
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| Rass. mens. imp. dr., an. 32 (1983), fasc. 10, pag. 817-821
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D305012; D21551; D2152; D21804; D2171; D14100; D30802
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| Premessi brevi cenni storici sull' istituto della ripetizione dell'
indebito, rispondente ad esigenze primordiali della societa', l' A.,
ne indaga l' evoluzione normativa in campo tributario, soffermandosi
in particolare sulla vigente disciplina del rimborso delle ritenute
dirette, dei versamenti diretti eseguiti in tesoreria, del ricorso
contro il ruolo e l' avviso di mora, del rimborso in seguito a
decisioni delle commissioni tributarie e del rimborso per errori
nelle iscrizioni a ruolo dovuti all' ufficio delle imposte. Al tema
della ripetizione d' indebito (ed alla tendenza, da sempre sentita,
di forzare i termini fissati per la richiesta dell' indebito) e'
riconducibile l' interessante principio affermato nella decisione n.
7188 del 1981, nella quale la Commissione Tributaria Centrale ha
ammesso la modificabilita' delle risultanze della dichiarazione dei
redditi senza previa presentazione di ricorso nel termine fissato per
opporsi all' iscrizione a ruolo derivante da dette risultanze ed ha
accolto la richiesta di rimborso del contribuente. L' A., osserva
infine che, al di fuori dei casi nei quali il diritto al rimborso e'
direttamente riconosciuto dal Fisco od accertato con sentenza o
decisione passate in giudicato (ipotesi per le quali puo' ammettersi
un piu' ampio termine prescrizionale, svincolato da quelli fissati
dalla legge), vi e' controversia d' imposta e vanno pertanto
osservati i termini propri del contenzioso tributario.
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| art. 2033 c.c.
art. 37 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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