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168000
IDG851010183
85.10.10183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mosconi Giorgio
Un equivoco antico: "L' artigiano imprenditore per forza"
Rass. mens. imp. dr., an. 32 (1983), fasc. 11, pag. 929-933
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063; D23150; D3111; D31110; D31111; D3115; D72; D24042
Nell' intento di dimostrare che gli artigiani che prestano servizi senza l' ausilio di poderose attrezzature non possono considerarsi imprenditori e pertanto titolari di reddito d' impresa, l' A. esclude che tali soggetti esercitino una delle attivita' di cui all' art. 2195 del codice civile ovvero effettuano prestazioni di servizi organizzate in forma d' impresa. Non ricorre pertanto nessuna delle due condizioni alternativamente richieste dall' art. 51 del decreto IRPEF per il riconoscimento, ai fini fiscali, della sussistenza di un' impresa commerciale. Ne' puo' sostenersi che l' artigiano sia senz' altro imprenditore in quanto qualificato tale dall' art. 2083 del codice civile, sia perche' il citato art. 51 non richiama tale norma sia perche' anche ai fini civilistici puo' considerarsi (piccolo) imprenditore l' artigiano che presenti i requisiti essenziali propri di tutti gli imprenditori. Neppure vale a qualificare senz' altro gli artigiani come titolari di reddito d' impresa la circostanza che la legge n. 860 del 1956, nel prevedere l' albo cui gli artigiani sono iscritti, parli di "impresa" artigiana, dovendosi ritenere che il legislatore, nell' usare tale espressione, abbia inteso riferirsi a qualunque attivita' artigiana. In conclusione l' A., ritiene che l' artigiano che (come, per esempio, il sarto su misura) presti servizi senza organizzazione d' impresa non possa considerarsi imprenditore - ne' ai fini delle imposte sul reddito ne' ai fini dell' IVA - ma semplice lavoratore autonomo.
art. 2195 c.c. art. 51 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 2083 c.c. art. 2082 c.c. l. 25 luglio 1956, n. 860 art. 72 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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