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168001
IDG851010184
85.10.10184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gruppo di studio del CIS (Centro Interdisciplinare per lo Studio dei problemi economici, giuridici e sociali) di Lissone (Milano)
Sanzioni penali tributarie: dalla "pregiudizialita'" alla sua abrogazione
Rass. mens. imp. dr., an. 32 (1983), fasc. 11, pag. 985-1001
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2191; D215; D60022; D6000; D50102; D50103; D2151; D21514; D2144; D20
Con la riforma penale tributaria introdotta dalla legge n. 516 del 1982 (e anticipata dalle sentenze nn. 88 e 89 del 1982 della Corte e' stata abrogata la c.d. "pregiudiziale tributaria", che condizionava la perseguibilita' del reato tributario alla previa definizione dell' accertamento tributario. Il legislatore ha congegnato le diverse fattispecie criminose in relazione a comportamenti semplici, per la cui configurazione e' privo di rilievo ogni riferimento al "quantum" d' imposta dovuto. Gli AA. ne illustrano l' elemento soggettivo, l' elemento oggettivo (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, violazioni riguardanti la contabilita', infedele dichiarazione, omessa tenuta delle scritture contabili, malversazione del sostituto d' imposta, violazioni contravvenzionali dello stesso, frode fiscale) e la normativa ad esse comune, sostanziale e processuale. Gli AA., rilevano nella nuova disciplina dei reati tributari una decisa volonta' legislativa di individuare fattispecie semplici e chiare (specie nella delicata materia della frode fiscale) e ritiene che l' abolizione della pregiudiziale tributaria rappresenti un contributo decisivo alla concreta attuazione del principio di capacita' contributiva.
l. 7 agosto 1982, n. 516 art. 21 l. 7 gennaio 1929, n. 4 C. Cost. 27 aprile 1982, n. 88 C. Cost. 27 aprile 1982, n. 89 art. 24 Cost. art. 112 Cost. art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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