| 168002 | |
| IDG851010185 | |
| 85.10.10185 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carrubba Sebastiano
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| Adempimenti del curatore fallimentare in materia di imposte dirette
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| Rass. mens. imp. dr., an. 32 (1983), fasc. 12, pag. 1003-1008
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| D31352; D23063; D23073; D2144; D21511
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| Il curatore fallimentare ha l' obbligo di presentare, ai fini dell'
IRPEF e dell' IRPEG, la dichiarazione del risultato della gestione
dell' attivita' commerciale relativamente al periodo compreso tra l'
inizio del periodo d' imposta e la data in cui ha effetto la
dichiarazione di fallimento, nonche' al periodo successivo fino alla
chiusura del fallimento; valgono le regole per la determinazione del
reddito d' impresa, in base alle risultanze di apposito conto
profitti e perdite da allegare alle dichiarazioni. Secondo l'
orientamento ministeriale il curatore non ha solamente l' obbligo
formale delle dichiarazioni, incombendogli altresi' l' obbligo
sostanziale di pagare le imposte relative ai proventi tassabili
eventualmente realizzati nel corso delle operazioni di liquidazione,
nonche' di operare, in qualita' di sostituto d' imposta, le ritenute
alla fonte sui compensi corrisposti e di presentare la dichiarazione
relativa. Secondo l' opposto avviso della Corte di Cassazione (e di
una conforme giurisprudenza di merito) soggetto passivo d' imposta e'
invece esclusivamenteil fallito; il credito tributario non ha natura
concorsuale e nessuna responsabilita' e' configurabile a carico del
curatore, essendo questi organo dell' ufficio fallimentare e non
sostituto d' imposta. L' A., auspica pertanto che un intervento
legislativo chiarificatore indichi ai curatori fallimentari quali
sono i comportamenti legittimi in materia.
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| art. 73 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Trib. Rimini 10 maggio 1976
Cass. 5 febbraio 1982, n. 660
Trib. Rimini 26 febbraio 1983
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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